Notifica telematica del ricorso e legittimazione dell’amministratore di fatto (Cass. civ. Sez. V n. 27560 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica telematica del ricorso per cassazione, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del d.l. n. 179/2012 impone di applicare il principio di scissione soggettiva degli effetti: per il notificante la notifica si perfeziona con la generazione della ricevuta di accettazione (RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata, anche se generata dopo le ore 21 e prima delle ore 24 dell’ultimo giorno utile. L’amministratore di fatto della società non è legittimato ad impugnare l’avviso di accertamento emesso nei confronti dell’ente: la legitimatio ad causam spetta esclusivamente al rappresentante legale secondo la legge civile, con la conseguenza che la relativa verifica costituisce questione pregiudiziale di rito che precede l’accertamento di merito sull’esterovestizione.
Il Fatto
La controversia origina dall’impugnazione, da parte di un socio che l’amministrazione finanziaria qualificava come amministratore di fatto di una società di diritto rumeno, di sei avvisi di accertamento emessi per il recupero di Ires, Iva e Irap non dichiarate negli anni 2007, 2008 e 2009. L’Ufficio fondava la pretesa sull’esterovestizione della società, che dalle indagini della Guardia di Finanza risultava operare di fatto in Italia.
La CTP di Brescia, riuniti i ricorsi, li accoglieva nel merito, ritenendo insufficienti gli indizi sull’esterovestizione. La CTR della Lombardia, in parziale riforma, dichiarava inammissibile l’appello e il ricorso introduttivo, sul rilievo che gli avvisi erano stati notificati solo all’amministratore di fatto e non alla società in persona del rappresentante legale. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo; il contribuente resisteva con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica telematica.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’eccezione di decadenza dal termine lungo. La notifica telematica del ricorso era stata eseguita nell’ultimo giorno utile, in orario successivo alle ore 21. Dopo la sentenza Corte cost. n. 75 del 2019, che ha dichiarato illegittimo l’art. 16-septies del d.l. n. 179/2012 nella parte in cui differiva alle ore 7 del giorno successivo il perfezionamento per il notificante, opera il principio di scissione soggettiva degli effetti.
Richiamando Cass. Sez. U. n. 32091 del 2023, oltre a Cass. n. 29584 del 2021 e Cass. n. 4712 del 2020, la Corte ribadisce che il momento rilevante per il notificante è quello di generazione della ricevuta di accettazione da parte del gestore del mittente. Nel caso concreto la RAC risultava generata il 6 dicembre 2017 alle ore 21:18:49, cosicché la notifica è tempestiva e l’eccezione è infondata.
Nel merito, il motivo dell’Agenzia è infondato. La censura confonde la legitimatio ad causam — condizione dell’azione desumibile dall’art. 81 cod. proc. civ., verificabile d’ufficio — con l’accertamento sulla titolarità effettiva del diritto, che attiene al merito. La legittimazione ad impugnare l’atto impositivo presuppone che la persona fisica prospetti la propria veste di legale rappresentante o procuratore della società destinataria della pretesa fiscale.
La giurisprudenza consolidata (Cass. n. 36034 del 2021, Cass. n. 4823 del 2023, Cass. n. 5930 del 2025, Cass. n. 26702 del 2022, Cass. n. 15742 del 2014) esclude che l’amministratore di fatto possa impugnare l’avviso emesso contro la società: ai sensi dell’art. 62 d.P.R. n. 600/1973, la rappresentanza a fini tributari è attribuita a chi ha l’amministrazione di fatto solo ove non sia determinabile secondo la legge civile. L’amministratore di fatto, anche se destinatario della notificazione, è privo di legittimazione e di interesse, sia per conto della società sia in proprio, non attingendo l’atto la sua sfera giuridica (Cass. n. 12864 del 2025).
La necessità della verifica preliminare della condizione dell’azione non viene meno per il fatto che la pretesa si fondi sull’esterovestizione: la società resta ente con sede all’estero, rappresentato dal proprio amministratore di diritto, unico soggetto legittimato a contraddire. La CTR ha dunque correttamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo, sia pure con motivazione confusa, emendabile ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. senza cassazione della sentenza. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate in ragione della peculiare situazione processuale.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p.c. – Sostituzione processuale
- Art. 384 c.p.c. – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito