Società di comodo: l’affitto a canone incongruo non prova l’oggettiva impossibilità (Cass. civ. Sez. 5 n. 3396 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle società non operative, la presunzione relativa di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994 può essere vinta dal contribuente solo dimostrando l’esistenza di “situazioni oggettive di carattere straordinario” che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi. Tali situazioni devono essere indipendenti dalla volontà dell’imprenditore e sfuggire al suo controllo causale. La scelta di locare l’azienda a un canone incongruo rispetto ai parametri di mercato, nonché il mero richiamo a generici contenziosi, costituiscono elementi di matrice soggettiva, riconducibili a scelte imprenditoriali, e non possono pertanto integrare la prova contraria richiesta dalla norma. Il vizio di extrapetizione non ricorre quando il giudice qualifichi giuridicamente i fatti dedotti o esamini una questione implicitamente proposta, purché in rapporto di necessaria connessione con i motivi formulati.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito di una società, qualificandola come società di comodo non operativa, non avendo la stessa superato il c.d. test di operatività per l’anno d’imposta 2006. L’accertamento era stato emesso all’esito negativo dell’interpello disapplicativo proposto dalla società ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973.
La società, proprietaria di un capannone industriale, non aveva potuto avviare l’attività produttiva a causa di difficoltà finanziarie e di un contenzioso con il fornitore dei macchinari e con la banca, ed aveva dovuto affittare l’azienda. La Commissione tributaria provinciale e, successivamente, la Commissione tributaria regionale avevano accolto le ragioni della contribuente, ritenendo integrata la prova dell’oggettiva impossibilità di produrre ricavi. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, rigettando i primi due e accogliendo il terzo. Con riguardo al primo motivo, relativo al vizio di extrapetizione, la Suprema Corte ha ricordato che tale vizio ricorre solo quando il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto o ponga a fondamento della decisione un titolo nuovo e diverso. Non è invece configurabile quando il giudice proceda a una diversa qualificazione giuridica dei fatti costitutivi dedotti o esamini una questione implicitamente proposta, perché in rapporto di necessaria connessione con quelle espresse.
Nel caso di specie, la CTR non aveva violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, avendo la società contribuente, sia pure per inciso, già proposto in primo grado la questione dell’inapplicabilità della normativa in materia di società di comodo, deducendo l’impossibilità di conseguire i ricavi. La domanda, ha precisato la Corte, deve essere valutata tenendo conto del tenore complessivo dell’atto introduttivo e non della sola elencazione formale dei motivi.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la motivazione apparente della sentenza impugnata. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il testo non consenta in alcun modo di comprendere il fondamento della decisione. La CTR, pur richiamando una pronuncia inconferente, aveva in realtà motivato le ragioni per cui riteneva che la società avesse assolto all’onere della prova contraria, con un percorso argomentativo percepibile.
Il terzo motivo è stato, invece, ritenuto fondato. La Corte ha ricostruito la natura della presunzione di non operatività, chiarendo che la prova contraria richiesta dall’art. 30 della legge n. 724/1994 deve vertere su situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà e dal controllo causale dell’imprenditore. La locazione dell’azienda a un canone incongruo non è di per sé idonea a giustificare la mancata produzione di reddito, configurandosi come una scelta imprenditoriale. Allo stesso modo, la generica presenza di contenziosi, spia di un’iniziativa economica mal calibrata, è circostanza di matrice soggettiva, non riconducibile alla fattispecie normativa delle situazioni oggettive di carattere straordinario. Il giudice di merito aveva pertanto errato nella sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta.
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, cui è demandato un nuovo esame delle circostanze impeditive dedotte, per verificare se la conservazione in vita di una società inoperosa da tempo si ponga in contrasto con la finalità della disciplina fiscale.
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Nota della Redazione
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