La videosorveglianza del condomino sulla proprietà esclusiva non richiede la delibera ex art. 1122-ter c.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 9570 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno della proprietà esclusiva di un condomino, che consenta la rilevazione di immagini delle parti comuni, non è soggetta alla disciplina di cui all’art. 1122-ter c.c., il quale richiede la delibera assembleare soltanto quando l’impianto sia collocato sulle parti comuni dell’edificio. In tal caso, l’attività di ripresa integra un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, del Regolamento UE 2016/679 e deve svolgersi nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione delle finalità, con l’angolo visuale circoscritto agli spazi di esclusiva pertinenza. L’esenzione per finalità domestica opera solo se le riprese non si estendono alle aree comuni. La valutazione di necessità e proporzionalità dell’installazione è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come errore di sussunzione.
Il Fatto
Il Condominio e alcuni condomini convenivano in giudizio due proprietari di un’unità immobiliare, deducendo l’illegittimità delle telecamere di sorveglianza installate dagli stessi, in quanto in grado di riprendere anche le parti comuni dell’edificio. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, ordinando la rimozione o il riposizionamento della telecamera puntata verso i box. La Corte d’appello di Torino confermava la decisione, affermando che la videoripresa delle aree comuni richiedesse una preventiva delibera assembleare, ai sensi dell’art. 1122-ter c.c., e la ritenesse comunque illecita in mancanza del consenso degli altri condomini.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente i sei motivi di ricorso, ravvisandone l’infondatezza, ma correggendo la motivazione della sentenza impugnata. Viene chiarito che l’impianto non era stato installato sulle parti comuni, bensì all’interno della proprietà esclusiva dei ricorrenti, e che pertanto non rileva l’art. 1122-ter c.c., norma che tutela il modo di godere della cosa comune ove l’impianto è collocato (viene citato il precedente di Cass. n. 14969 del 2022).
Quanto alla disciplina applicabile, la Corte precisa che, ove l’impianto riprenda anche le parti comuni, si configura un trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il quale deve avvenire nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione delle finalità di cui all’art. 5 del Regolamento. La titolarità e la gestione del trattamento, quando l’impianto sia collocato su parti comuni, spettano invece all’assemblea che delibera ex art. 1122-ter c.c. La Corte richiama, sul punto, i precedenti di Cass. n. 7289 del 2024 e Cass. n. 10925 del 2024.
Viene inoltre esclusa l’applicazione della normativa sulla privacy quando il condomino installi telecamere per finalità personali e l’angolo visuale sia limitato alla propria proprietà esclusiva, trattandosi di attività domestica ai sensi dell’art. 2, par. 2, del Regolamento UE 2016/679. Tale esenzione, come precisato dalla Corte di Giustizia UE dell’11 dicembre 2014, causa C-212/13, deve essere interpretata restrittivamente e non ricorre quando le riprese si estendono oltre la sfera privata personale.
La Corte ribadisce che la verifica circa la necessità e la proporzionalità dell’installazione, rispetto a un rischio reale e con adeguato bilanciamento con i diritti degli altri condomini, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Dette valutazioni non sono quindi sindacabili in sede di legittimità. Il quinto motivo viene infine dichiarato inammissibile, in quanto relativo a un profilo per il quale era già intervenuta una parziale cessazione della materia del contendere.
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Nota della Redazione
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