Accertamento sintetico: il raffronto va fatto sul reddito netto dichiarato, non su quello lordo (Cass. civ. Sez. 5 n. 4903 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010, conv. con modif. dalla legge n. 122/2010, la rettifica della dichiarazione va operata rapportando il reddito complessivo netto accertato dall’Ufficio con il reddito netto dichiarato dal contribuente, poiché il raffronto dev’essere eseguito sulla base di dati omogenei.
L’omessa pronuncia su un’eccezione, censurabile ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ricorre solo in caso di totale omissione di un provvedimento, anche implicito, indispensabile per la soluzione del caso concreto.
A seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost., restando escluse le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione.
Il Fatto
All’esito di un accertamento sintetico, l’Agenzia delle entrate rideterminava il reddito Irpef di un contribuente per l’anno 2007, valorizzando il possesso di alcuni beni-indice di capacità contributiva e il compimento di incrementi patrimoniali, quali l’acquisto di un’autovettura e di un motociclo, nonché l’effettuazione di finanziamenti in conto capitale e conferimenti in società di capitali di cui il medesimo era socio.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando il reddito imponibile in misura inferiore, previa espunzione di alcune poste. La Commissione tributaria regionale, adita dal contribuente, rigettava l’appello, in particolare ritenendo non fornita la prova della provenienza delle somme impiegate per gli incrementi patrimoniali. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il giudice d’appello non avesse esaminato l’eccezione relativa alla mancanza di uno scostamento rilevante, e cioè di almeno il 25%, tra il reddito presunto e quello dichiarato, laddove il confronto fosse stato effettuato tenendo conto del reddito lordo complessivo dichiarato invece che di quello imponibile. La Corte ha precisato che il motivo è infondato nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 38, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il raffronto va operato sulla base di dati omogenei, e quindi ponendo a confronto il reddito complessivo netto accertato dall’Ufficio con il reddito netto dichiarato dal contribuente.
La Corte ha inoltre osservato che l’eccezione era stata implicitamente rigettata dalla CTR, avendo il giudice d’appello affermato la legittimità della metodologia del “redditometro”, e ha ritenuto il profilo di doglianza inerente alla violazione del principio di non contestazione inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente riprodotto le parti degli atti di merito da cui risultasse la mancata contestazione.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduceva l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza. Richiamando la consolidata giurisprudenza formatasi a seguito della riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la Corte ha dichiarato la censura inammissibile, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., e non può tradursi in una valutazione della sufficienza o contraddittorietà della motivazione. Nel caso di specie, la CTR aveva motivato adeguatamente in ordine all’applicazione del “redditometro”, rilevando l’assenza di prova contraria da parte del contribuente.
Il terzo motivo, con cui si censurava l’erronea valutazione della documentazione offerta a prova della provenienza dei capitali, è stato dichiarato inammissibile per plurime ragioni. Il ricorrente aveva dedotto un generico rimborso da parte della società senza indicare gli importi percepiti, i tempi delle operazioni di rimborso e la permanenza del possesso delle somme fino al compimento degli incrementi patrimoniali. In ogni caso, la censura sollecitava un nuovo apprezzamento del compendio istruttorio, non consentito in sede di legittimità ove l’errore di valutazione non si traduca in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante.
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Nota della Redazione
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