Il difetto di contraddittorio nell’azione di rivendicazione condominiale non rileva d’ufficio quando la decisione di merito è sfavorevole (Cass. civ. Sez. 2 n. 9568 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, l’impugnazione della sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado, fondandosi sulle stesse ragioni inerenti a questioni di fatto, è inammissibile nella parte in cui deduce il vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi. Il difetto di contraddittorio necessario nei giudizi promossi nei confronti del condominio è superato dall’esito della decisione sfavorevole alla parte che lo eccepisce.
Il Fatto
Il Condominio Via Circonvallazione Aurelia n. 19 convenne in giudizio la Simau 90 Srl, proprietaria di alcune unità immobiliari nello stabile, per ottenere la conferma dell’ordinanza ex art. 700 c.p.c. che lo autorizzava a installare una canna fumaria sulla facciata, nonché il risarcimento dei danni. La società, in via riconvenzionale, domandò l’accertamento della proprietà della rampa di accesso al locale caldaia e di altri beni, con subordinata domanda di usucapione. Il Tribunale di Roma respinse entrambe le domande; la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello principale e dichiarò inammissibile quello incidentale per violazione dell’art. 342 c.p.c., ritenendo insufficiente la documentazione prodotta dalla società a sostegno della titolarità dei beni e l’usucapione non provata per carenza di prova univoca del possesso ad usucapionem. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, richiamata una propria ordinanza del 2017, ha precisato che la domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà di una porzione comune, proposta dalla società contro il Condominio, avrebbe imposto il contraddittorio necessario di tutti i condòmini. Tale aspetto processuale è tuttavia superato, per esigenze di economia processuale, dall’esito del giudizio, risultato sfavorevole alla società.
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato. Quanto alla censura di omessa motivazione, la Corte ha rilevato l’operatività dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. in tema di “doppia conforme”, che preclude la deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. avverso la sentenza d’appello confermativa di quella di primo grado. Il vizio di motivazione “apparente” è stato invece escluso, risultando la sentenza impugnata sorretta da una motivazione che consente il controllo sulla logicità del ragionamento del giudice, come richiesto dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e successive.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 948 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., è stato dichiarato inammissibile. Oltre alla genericità delle censure e all’applicazione del principio della “doppia conforme”, la Corte ha riaffermato che la violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, in contraddizione con la prescrizione della norma. Non è invece consentito, nel giudizio di legittimità, un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio, secondo l’orientamento espresso dall’ordinanza n. 10927 del 2024.
Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte relativa al vizio di motivazione e infondato nel merito, in quanto la sentenza ha argomentato con chiarezza l’inidoneità delle prove a dimostrare l’usucapione della rampa. La Corte ha ribadito che la valutazione delle risultanze istruttorie, l’apprezzamento dell’attendibilità dei testimoni e la scelta tra le varie fonti di prova costituiscono apprezzamenti riservati al giudice di merito, il quale non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in euro 4.000,00 per compenso oltre ad euro 200,00 per esborsi, e la declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.