Nullità dello studio associato per violazione del divieto di società tra professionisti (Cass. civ. n. 20151 del 15.02.2023)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, denunciando una violazione di legge, miri in realtà a una diversa ricostruzione del contenuto dell’accordo negoziale, senza confrontarsi puntualmente con le parti del contratto indicate dal giudice di merito e senza trascriverne il testo integrale. La nullità per contrarietà a norme imperative di una scrittura privata che rimetta alla società l’esecuzione di incarichi professionali, rendendo le prestazioni imputabili direttamente alla società stessa, integra violazione dell’art. 2 della legge n. 1815 del 1939. La motivazione che ricostruisce la volontà delle parti, valutando la ripercussione della nullità parziale sull’intero contratto, non è apparente quando rende percepibile il fondamento della decisione.

Il Fatto

Un avvocato conveniva in giudizio due ragionieri commercialisti, chiedendo la risoluzione del contratto inter partes e la condanna al pagamento di una penale. I convenuti eccepivano la nullità della scrittura privata per violazione del divieto di costituire una società tra professionisti abilitati. Il Tribunale rigettava sia le domande principali sia quelle riconvenzionali, dichiarando la nullità del contratto. La Corte d’Appello confermava la decisione, gravando l’appellante delle spese. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente esaminato l’eccezione di tardività del controricorso, rigettandola alla luce del principio della scissione degli effetti della notificazione, ora sancito dall’art. 149, comma 3, cod. proc. civ., secondo cui la notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario.

Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato plurimi profili di inammissibilità. La denunciata falsa applicazione di legge nascondeva, in realtà, un dissenso circa la ricostruzione del contenuto dell’accordo negoziale. Il ricorrente non si confrontava con le clausole che cristallizzavano il contenuto illecito, né trascriveva il contratto, mancando il requisito dell’autosufficienza del ricorso.

Sul secondo e terzo motivo, relativi alla motivazione apparente, la Corte ha chiarito che tale vizio ricorre solo quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente analizzato la natura essenziale della prestazione professionale, traendo la conclusione che le parti non avrebbero voluto il contratto senza la clausola nulla. Il ricorrente tentava di ribaltare la valutazione di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 149 c.p.c.

Tutte le 88 sentenze sull'art. 149 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *