Il dirigente comunale competente per vigilanza edilizia e la firma dell’atto amministrativo (C.G.A.R.S. n. 486 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di vigilanza sull’attività edilizia e di ingiunzione alla rimozione o alla demolizione spetta per legge al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, e non richiede alcuna delega sindacale, essendo competenza attribuita direttamente dalla norma in ragione della qualifica rivestita. La mancanza della sottoscrizione in copia di un atto amministrativo notificato non ne determina di per sé l’invalidità, ove non risulti messa in dubbio la riferibilità dell’atto all’organo competente, dovendosi privilegiare una lettura sostanziale improntata ai principi di correttezza e buona fede. L’indeterminatezza dell’oggetto del provvedimento non sussiste quando le opere abusive siano individuabili tramite il richiamo all’istanza di sanatoria proposta dall’interessato. L’errata indicazione del termine di impugnazione non inficia l’atto quando l’interpretazione secondo buona fede, ex art. 1366 cod. civ., consenta di riferire il termine più lungo al rimedio diverso da quello effettivamente esperito.
Il Fatto
Gli appellanti, proprietari di un terreno nel Comune di San Vito Lo Capo, eseguivano opere qualificate dal Comune come abusive e realizzate in assenza di concessione edilizia. Con ordinanza n. 6/2010 il Comune ingiungeva la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi. Seguiva un’istanza di autorizzazione edilizia in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, denegata dal Comune. A fronte del verbale di accertamento di inottemperanza all’ordinanza, i proprietari proponevano ricorso al TAR Sicilia, respinto con sentenza n. 01931/2022.
Avverso tale decisione gli stessi propongono appello, riproponendo i vizi già dedotti in primo grado: nullità derivata dall’atto presupposto per difetto di sottoscrizione e indeterminatezza dell’oggetto, incompetenza del dirigente firmatario per assenza di delega sindacale, violazione dell’art. 3, comma 4, legge n. 241/1990 per l’indicazione di un termine di impugnazione di 120 giorni anziché 60. Il Comune rimane non costituito in entrambi i gradi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello affrontando i quattro motivi. Sul primo, relativo alla pretesa nullità dell’atto presupposto per difetto di sottoscrizione nella copia notificata, il C.G.A.R.S. ritiene il motivo infondato. La mancanza della firma del dirigente non è idonea, di per sé, a inficiare validità ed effetti dell’atto, purché l’omissione non metta in dubbio la riferibilità dell’atto all’organo competente: vale una lettura sostanziale, coerente con i principi di correttezza e buona fede nei rapporti tra amministrazione e cittadino.
Sul secondo motivo, concernente l’indeterminatezza dell’oggetto e la presunta falsa dichiarazione, i giudici osservano che, a prescindere dalle indicazioni non sempre coincidenti delle particelle catastali, le opere abusive sono individuabili perché richiamate nell’istanza di sanatoria formalmente menzionata nel provvedimento contestato. Il riferimento testuale al lotto e alla domanda di regolarizzazione esclude l’incertezza dedotta.
Il terzo motivo investe l’incompetenza del dirigente. Il Collegio richiama l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, che attribuisce al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale il potere di vigilanza e di ripristino della legalità violata, con ingiunzione di rimozione o demolizione e indicazione dell’area acquisita di diritto. Si tratta di competenza conferita direttamente dalla norma, non di delega sindacale: essa inerisce alla qualifica di responsabile del settore rivestita dal firmatario. Il motivo è quindi infondato.
Quanto al quarto motivo, sull’indicazione del termine di 120 giorni, il Collegio ribadisce che l’interpretazione degli atti amministrativi deve essere non formalistica e improntata a buona fede, ex art. 1366 cod. civ., applicabile anche in sede amministrativa. Nella specie il termine più lungo va riferito unicamente al ricorso al Presidente della Repubblica, mentre quello per adire il TAR, pari a 60 giorni, risulta diligentemente rispettato.
Da ultimo il Collegio rileva che in epigrafe dell’atto di appello è indicato un difensore del quale non consta l’iscrizione all’Albo speciale per le giurisdizioni superiori. Demandando alla Segreteria l’esclusione dall’accesso al PAT fino a prova dell’iscrizione e la trasmissione degli atti al Consiglio nazionale forense e al Consiglio dell’ordine competente. L’appello è respinto, nulla sulle spese per l’assenza della parte appellata.
Nota della Redazione
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