Case per ferie non imprenditoriali soggette a obbligo di SCIA (TAR Sicilia n. 555 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di presentazione della SCIA per l’esercizio di attività ricettiva si radica nell’effettiva adibizione della struttura a fini di ospitalità, indipendentemente dalla classificazione alberghiera o extralberghiera e dalla circostanza che i servizi siano resi in modo occasionale e senza scopo di lucro. La fattispecie delle case per ferie, disciplinata dall’art. 3, comma 12, L.R. Sicilia n. 27/1996, chiude il sistema della ricettività extralberghiera e ricomprende proprio la gestione non organizzata in forma d’impresa, priva di fine di lucro e funzionale a finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive. L’uso di una terminologia imprecisa nell’atto amministrativo — nella specie la locuzione “paralberghiera”, priva di riscontro normativo — non assume rilievo invalidante e non prevale sulla sostanza provvedimentale, dovendosi interpretare l’atto secondo il canone di buona fede di cui all’art. 1366 cod. civ.. L’ordine di cessazione dell’attività costituisce atto vincolato, per la cui adozione non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

Una fondazione senza scopo di lucro, con finalità socio-assistenziali a beneficio dei minori, impugna l’ordinanza con cui il Sindaco le ha intimato la cessazione dell’attività ricettiva e di somministrazione di alimenti esercitata in una struttura ceduta dal Comune, già sede di un istituto religioso. L’ordine muove dall’omessa presentazione della SCIA, contestata all’esito di sopralluoghi dei Carabinieri e dei NAS che avevano acquisito fatture relative a prestazioni di ospitalità degli anni 2021 e 2022 e un contratto di accoglienza di un’associazione sportiva.

La ricorrente sostiene di ospitare solo saltuariamente gruppi sportivi o di boy-scout dietro rimborso spese, con somministrazione e pulizia curate dagli ospiti, e deduce eccesso di potere per travisamento del fatto, difetto di istruttoria e di motivazione, oltre alla violazione delle garanzie partecipative. Il Comune non si costituisce. Il ricorso viene respinto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la disciplina regionale. L’art. 3, comma 2, L.R. n. 27/1996 elenca le strutture ricettive; il comma 12 definisce le case per ferie come strutture attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi, gestite fuori dai normali canali commerciali da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive. Nel quadro delle liberalizzazioni, l’allegato A, sez. I, punto 75, d.lgs. n. 222/2016 richiede per le strutture ricettive la mera SCIA unica di cui all’art. 19-bis legge n. 241/1990, e il Decreto Assessoriale n. 3098/2018 ha prescritto la segnalazione certificata per la conduzione di strutture alberghiere ed extralberghiere di nuova costituzione.

Da qui il primo snodo: l’obbligo di segnalazione si radica nella concreta adibizione della struttura a fini ricettivi, non nella classificazione. L’uso improprio del termine “paralberghiera” non invalida l’atto; risponde al canone di buona fede dell’art. 1366 cod. civ. ritenere che l’Amministrazione abbia inteso qualificare la struttura come extralberghiera. La terminologia imprecisa, del resto, non vincola il giudice né prevale sulla sostanza del provvedimento.

L’uso ricettivo è comunque provato: lo riconosce la stessa Fondazione e lo confermano i verbali di sopralluogo e la documentazione contabile, da cui consta l’erogazione concreta e ripetuta di servizi di ospitalità a titolo oneroso nel 2021 e nel 2022. Non osta la cadenza occasionale né l’assenza di organizzazione d’impresa, perché la fattispecie delle case per ferie accoglie proprio la gestione non imprenditoriale e senza lucro. L’obbligo di segnalare trova la propria ragione, più che nella tutela della concorrenza, nell’interesse all’incolumità e alla salute degli utenti, che va assicurato anche nei servizi di ospitalità non imprenditoriali. Poiché la legittima attività ricettiva è presupposto della somministrazione, correttamente l’interdizione è stata estesa a quest’ultima.

Quanto ai vizi procedimentali, i verbali sono puntualmente richiamati; l’attribuzione all’uno del contenuto dell’altro è mera irregolarità, essendo gli atti compiutamente conosciuti e allegati al ricorso. Lo stato di disuso di cucina e servizi igienici non contraddice l’attualità dell’esercizio, confermata da fatture e dal contratto di ospitalità perfezionato poche settimane prima dei controlli. Il riferimento all’interlocuzione telefonica assolve a funzione di mero rinforzo. Infine, la repressione degli abusi integra attività doverosa, con la conseguenza che l’ordinanza è atto vincolato e non richiedeva l’avviso di avvio del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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