Silenzio rifiuto sul permesso di soggiorno: improcedibilità per sopravvenuta consegna del titolo e verifica delle condizioni reddituali per il gratuito patrocinio (TAR Lazio n. 13233 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta consegna del permesso di soggiorno determina la carenza di interesse alla definizione del giudizio avverso il silenzio rifiuto, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. In materia di gratuito patrocinio, la liquidazione della parcella del difensore è subordinata alla verifica della permanenza, fino alla definizione del processo, delle condizioni reddituali previste dagli artt. 76 e 79 del d.P.R. n. 115/2002; il giudice, ex art. 127, comma 4, del medesimo decreto, deve accertare la sussistenza di tali requisiti con riferimento all’anno antecedente alla decisione, onerando l’istante della produzione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata nell’ottobre 2024, chiedendo l’ordine alla Questura di provvedere. Successivamente, l’Amministrazione resistente comunicava che il titolo di soggiorno era stato consegnato il 27 giugno 2026. Alla camera di consiglio del 14 luglio 2026, previo avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, rilevando la possibile improcedibilità del ricorso. È stata altresì depositata, il 2 luglio 2026, l’istanza di liquidazione della parcella del difensore, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente constatato che, essendo intervenuta la consegna del permesso di soggiorno, l’interesse alla pronuncia sul silenzio era venuto meno. Tale circostanza integra la sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso. La definizione in rito ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Quanto all’istanza di liquidazione della parcella, il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 79 d.P.R. n. 115/2002, che impone, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni reddituali e l’impegno a comunicare le variazioni rilevanti verificatesi nell’anno precedente. Ha quindi evidenziato il dovere del Tribunale, ex art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, di accertare la permanenza dei requisiti di ammissione prima di deliberare sulla liquidazione.
Nel caso di specie, il processo, avviato nel maggio 2026 e concluso nel luglio 2026, richiedeva la verifica dei redditi relativi all’anno 2025, mentre l’istanza di ammissione era basata su quelli del 2024. La Corte ha pertanto onerato l’istante di depositare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, corredata da documento di identità e dalle dichiarazioni dei redditi, attestante che il reddito complessivo del 2025 non superasse i limiti di legge, assegnando termine di sessanta giorni e fissando la camera di consiglio del 18 dicembre 2026 per il prosieguo.
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Nota della Redazione
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