Pensione di inabilità anche se cessazione per altra causa (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 99 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, è necessario e sufficiente che l’assicurato, al momento della domanda, versi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, in conformità ai requisiti di cui all’art. 2, comma 1, l. n. 222/1984. La valutazione dello stato invalidante può essere compiuta anche in via postuma, sulla scorta delle certificazioni cliniche. Il diritto alla prestazione, ove la domanda sia stata presentata prima del decesso, si trasmette agli eredi, che possono proseguire il giudizio ex artt. 300 e 110 c.p.c., atteso che la causa di cessazione del rapporto di lavoro, ivi compresa la morte, non preclude l’accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari e contributivi all’epoca della domanda.
Il Fatto
Una dipendente pubblica, inquadrata come operatore amministrativo-gestionale, presentava all’INPS domanda per il riconoscimento della pensione di inabilità, ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995. L’Istituto negava la prestazione, fondandosi sul verbale della Commissione medica che, pur riconoscendo l’idoneità al servizio con prescrizioni (lavoro in modalità agile), escludeva la sussistenza dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La lavoratrice adiva la Corte dei conti. In corso di causa, la ricorrente decedeva e il giudizio veniva proseguito dagli eredi, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della figlia, quale coerede. La causa era istruita mediante CTU medico-legale.
La Motivazione della Corte
Il Giudice contabile ha accolto il ricorso, ritenendo di doversi discostare dalle conclusioni della Commissione medica dell’INPS e di poter invece condividere pienamente le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Il collegio perito aveva evidenziato come il quadro clinico della ricorrente, caratterizzato da una depressione maggiore grave in comorbidità con un complesso quadro autoimmunitario, fosse stato “largamente sottostimato” dalla commissione, la quale non aveva tenuto conto della patologia psichica. Tale condizione, già all’epoca della visita collegiale, pregiudicava il rapporto di impiego, integrando il requisito dell’assoluta e permanente inabilità lavorativa, anche in considerazione della necessità di assistenza negli atti quotidiani della vita.
La Corte ha ritenuto il parere del CTU congruo, adeguatamente motivato ed esaustivo. Le infermità accertate, di natura fisica e psicologica, risultavano di intensità tale da essere incompatibili con lo svolgimento di qualsivoglia proficua attività lavorativa, inclusa quella in modalità agile, che richiede continuità e sistematicità di impegno.
Quanto alla posizione assicurativa, il Giudice ne ha verificato l’incontestabilità, ovvero il possesso dei cinque anni di anzianità contributiva richiesti dall’art. 2 del DM n. 187/1997. Ha poi richiamato il principio, già affermato da altre pronunce, secondo cui il beneficio di cui all’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 va riconosciuto quando la situazione sanitaria avrebbe comunque portato all’interruzione del rapporto lavorativo, “quand’anche il titolo formale della cessazione sia da individuarsi in altre cause (ad es. risoluzione consensuale, morte)”.
Alla luce di ciò, la Corte ha dichiarato il diritto della defunta alla pensione di inabilità a far data dal mese successivo alla domanda amministrativa, con conseguente obbligo dell’INPS di corrispondere agli eredi i ratei arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT. L’Istituto è stato altresì condannato al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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