Inammissibile ricorso per motivi reiterati nel concorso di reato (Cass. pen. Sez. 7 n. 18465 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
E’ inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella mera, pedissequa reiterazione di argomenti già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito. La valutazione del quadro probatorio e la ricostruzione dei fatti sono riservate in via esclusiva al giudice di merito, il cui convincimento non è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione sia esente da vizi logici e giuridici. In tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. In materia di reato continuato, l’obbligo di motivare l’aumento di pena per i reati satellite è rispettato quando il grado di impegno motivazionale sia correlato all’entità degli aumenti e consenta di verificarne la proporzione e il rispetto dei limiti di cui all’art. 81 cod. pen..
Il Fatto
Il ricorrente e altro imputato proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 56 e 614, comma 3, cod. pen. e 4 legge n. 110/1975. Con distinti motivi, i ricorrenti deducevano vizi di motivazione e violazione di legge, contestando la ricostruzione del quadro probatorio, la mancata esclusione dell’aggravante, il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i ricorsi, dichiarandoli inammissibili. In relazione alle doglianze inerenti alla responsabilità penale, la S.C. ha rilevato che la sentenza impugnata aveva valutato e confutato congruamente le doglianze difensive, ricostruendo il quadro probatorio e motivando adeguatamente sul concorso nel reato. Ha inoltre precisato che il motivo volto ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti non è consentito in sede di legittimità, poiché la valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito, come affermato da Sezioni Unite n. 6402 del 1997.
Quanto alla dedotta violazione dell’obbligo motivazionale in ordine alla concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutte le deduzioni difensive, ma solo quelle ritenute decisive. Ha altresì escluso la deducibilità in cassazione della questione relativa all’aggravante di cui all’art. 614, comma 3, cod. pen., in quanto i motivi erano meramente reiterativi di quelli già disattesi in appello.
Con riferimento alla determinazione della pena, la Corte ha escluso la violazione della regola di giudizio in tema di reato continuato, come precisata da Sezioni Unite n. 47127 del 2021. Ha evidenziato che l’obbligo di motivare l’aumento di pena per i reati satellite deve intendersi rispettato quando il grado di impegno motivazionale sia correlato all’entità degli aumenti e consenta di verificarne la proporzione, il rispetto dei limiti di cui all’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale. Nel caso di specie, tale obbligo è stato ritenuto implicitamente assolto.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.