Il subentro nella assegnazione di alloggio ERP non è automatico (Cass. civ. Sez. 3 n. 17159 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, l’assegnazione è l’unico titolo che abilita alla legittima detenzione dell’alloggio e non può essere conseguita per facta concludentia. In caso di morte dell’assegnatario, la cessazione dell’assegnazione-locazione determina il ritorno dell’alloggio nella disponibilità dell’ente, che può procedere a nuova assegnazione, anche a favore dei familiari conviventi, i quali vantano un titolo preferenziale ma non un diritto al subentro automatico. Le vicende successive non incidono sui presupposti legali dell’assegnazione: il diritto al subentro sorge iure proprio solo all’esito di un atto amministrativo che verifichi la sussistenza dei requisiti di legge in capo al successibile.
Il Fatto
La figlia dell’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma aveva proposto domanda di accertamento del proprio diritto di subentrare nel contratto di locazione, deducendo di aver abitato stabilmente nell’immobile sin dal 1987 e di avervi riportato la residenza nel luglio 2020, dopo la morte della madre ma prima di quella del padre. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Roma avevano rigettato la domanda, rilevando che non era mai stato richiesto l’ampliamento del nucleo familiare e che il padre non aveva mai chiesto la voltura del contratto a proprio nome.
La Motivazione della Corte
Con i primi due motivi di ricorso, la ricorrente censurava la sentenza impugnata per falsa applicazione dell’art. 12 della legge regionale Lazio n. 12/1999, assumendo che l’omessa comunicazione dell’ampliamento del nucleo familiare e la mancata voltura del contratto non potessero precludere il diritto al subentro. La Corte, richiamato il proprio consolidato orientamento in materia, ha affermato che l’assegnazione, quale unico titolo abilitante alla locazione dell’alloggio ERP, non può essere conseguita per facta concludentia, perché la legge richiede la forma scritta ad substantiam.
Il diritto al subentro dei familiari conviventi non sorge automaticamente, essendo necessaria una nuova assegnazione da parte dell’ente, preceduta dalla verifica della permanenza dei requisiti di legge. La disciplina regionale, nel delineare i soggetti legittimati a esercitare il diritto, non esaurisce la fattispecie costitutiva del diritto stesso, che richiede ulteriormente la verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla norma.
La Corte ha quindi escluso che il diritto al subentro possa riconoscersi in assenza di un atto formale della pubblica amministrazione che accerti i presupposti, non rilevando l’effettiva convivenza né l’assistenza prestata al genitore, in quanto la comunicazione di rientro nel nucleo familiare ex art. 12, comma 5, l.r. n. 12/1999 è requisito necessario. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla motivazione della sentenza impugnata, è stato del pari rigettato. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato.
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Nota della Redazione
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