L’azione di arricchimento indiretto è preclusa se la PA ha acquisito la prestazione in forza di un contratto a titolo oneroso (Cass. civ. Sez. 1 n. 11864 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di arricchimento senza causa, l’azione ex art. 2041 c.c. esercitata dal subappaltatore direttamente nei confronti della stazione appaltante è inammissibile ove difetti il requisito della sussidiarietà e ricorra un’ipotesi di arricchimento indiretto. Tale azione è esperibile soltanto contro il terzo che abbia conseguito l’indebita locupletazione in forza di un atto meramente di fatto e perciò gratuito con il soggetto obbligato verso il depauperato. Qualora la pubblica amministrazione abbia acquisito la prestazione in virtù di un contratto di appalto a titolo oneroso stipulato con l’appaltatore, non può configurarsi alcun arricchimento della stazione appaltante, essendo quest’ultima tenuta al pagamento delle prestazioni rese prima della risoluzione a titolo di equivalente pecuniario della restitutio in integrum.
Il Fatto
La società ricorrente, subappaltatrice di un appalto per la fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, agiva direttamente nei confronti della stazione appaltante Ente Acque Umbre Toscane, chiedendo il pagamento di un indennizzo per arricchimento senza causa, pari a una somma di euro 7.255.000,00, per le tubazioni di propria proprietà utilizzate per il completamento dell’opera pubblica dopo la risoluzione del contratto di appalto per intervenuto fallimento dell’appaltatrice principale.
Sia il Tribunale di Arezzo sia la Corte di appello di Firenze rigettavano la domanda, ritenendo che si trattasse di un arricchimento indiretto, in quanto la subappaltatrice aveva eseguito le proprie prestazioni in esecuzione del contratto di subappalto, dichiarato nullo, stipulato con la società appaltatrice, e in assenza di qualsiasi vincolo contrattuale diretto con la stazione appaltante. Avverso la sentenza della Corte territoriale, la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando in primo luogo la natura di censura di motivazione della doglianza proposta, nonostante il formale richiamo all’art. 115 c.p.c. Tale circostanza risultava preclusiva in ragione della doppia conforme pronuncia di merito, che impedisce, ex art. 348-ter c.p.c., la formulazione di un motivo di ricorso per cassazione quale vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel merito, la Corte ha escluso che la ricorrente potesse dolersi di una mancata contabilizzazione delle proprie forniture, poiché dalla consulenza tecnica d’ufficio, correttamente valutata dal giudice di secondo grado, emergeva che tutte le opere eseguite dall’appaltatrice erano state integralmente contabilizzate dalla stazione appaltante. Le differenze rilevate tra la colonna delle quantità misurate e quella delle quantità contabilizzate nei libretti delle misure derivavano unicamente dall’applicazione dei criteri di accreditamento parziale previsti dal capitolato speciale di appalto, che scandiva le modalità di contabilizzazione delle tubazioni metalliche in tre fasi: un acconto del 90% alla collocazione, un ulteriore 5% dopo le prove idrauliche di tenuta e il residuo 5% dopo l’attivazione dell’impianto di protezione catodica.
La Corte ha quindi confermato il principio per cui l’azione di arricchimento indiretto non è esperibile nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia acquisito l’utilità in forza di un contratto di appalto a titolo oneroso stipulato con il soggetto obbligato verso il depauperato. Diversamente, la tutela ex art. 2041 c.c. presuppone che il terzo abbia conseguito la locupletazione attraverso un atto meramente di fatto e gratuito, ipotesi non ricorrente nella controversia in esame.
La ricorrente, inoltre, chiedeva una nuova ricostruzione degli aspetti fattuali della vicenda e una diversa valutazione degli elementi istruttori, attività non consentita in sede di legittimità. La domanda di indennizzo è stata pertanto definitivamente rigettata, con conseguente condanna della società al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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