Inammissibile la revocazione della decisione resa nel giudizio di revocazione in Cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 2061 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le decisioni emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, con la conseguenza che il ricorso proposto avverso la decisione che ha dichiarato inammissibile una precedente revocazione è inammissibile. Il termine per impugnare per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis, comma primo, cod. proc. civ., decorre dalla comunicazione della pronuncia e la sua scadenza rende comunque tardiva l’impugnazione. Le censure dedotte avverso la decisione resa nel giudizio di revocazione devono confrontarsi con la ratio decidendi della stessa e, comunque, rientrare nelle ipotesi tassative di cui all’art. 395 cod. proc. civ..
Il Fatto
Nel 2010 una donna convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma un uomo, allegando lesioni personali e chiedendone la condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale accolse la domanda con sentenza del 2015, confermata dalla Corte d’appello di Roma nel 2020.
Il soccombente propose ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza del 4 aprile 2022. Avverso tale ordinanza, la parte propose revocazione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., deducendo che il provvedimento non era sottoscritto dall’estensore né risultava leggibile la sottoscrizione del presidente. La Corte dichiarò inammissibile anche tale ricorso con ordinanza del 9 ottobre 2024. La parte ha quindi proposto un nuovo ricorso per revocazione avverso entrambe le ordinanze di legittimità, deducendo plurime censure in punto di sottoscrizione e di composizione del collegio giudicante.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il ricorso, formalmente intitolato come revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., distinto in due parti. Nella parte in cui impugnava la prima ordinanza del 2022, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività, essendo decorso il termine di cui all’art. 391-bis, comma primo, cod. proc. civ..
Nella parte in cui impugnava l’ordinanza del 2024, la Corte ha enunciato tre autonome ragioni di inammissibilità. La prima, assorbente, consiste nella circostanza che le decisioni rese dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, come già affermato da Cass. Sez. 1, 06/04/2018, n. 8592.
La seconda ragione, enunciata solo superfluamente, risiede nella estraneità delle censure rispetto alla ratio decidendi dell’ordinanza impugnata: questa aveva ritenuto non utilizzabile lo strumento dell’art. 391-bis cod. proc. civ. per far valere il vizio di sottoscrizione del giudice, mentre il ricorrente non si confrontava con tale ragione della decisione.
La terza ragione, anch’essa enunciata superfluamente, è che nessuna delle censure proposte rientra nelle ipotesi tassative previste dall’art. 395 cod. proc. civ. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, senza provvedere sulle spese per l’assenza di attività difensiva dell’intimata, ma condannando il ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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