Ottemperanza e penalità di mora anche per crediti liquidati dal giudice civile (TAR Calabria n. 399 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando il giudizio di ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, e non soltanto obblighi di fare o di dare infungibili. L’istituto ha carattere sanzionatorio e si aggiunge, senza sostituirla, alla pretesa agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nel titolo. In difetto di iniquità o di altre cause ostative, la misura può essere determinata negli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. La somma è dovuta dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta. La liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza può essere attuata dal commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.

Il Fatto

Il ricorrente agisce ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione, da parte del Ministero della Giustizia, del decreto con cui la Corte d’Appello di Catanzaro, in sede di equa riparazione ex legge n. 89/2001, aveva condannato l’amministrazione al pagamento in suo favore di € 3.500,00, oltre al rimborso delle spese liquidate in favore del procuratore costituito ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Il ricorrente chiede inoltre la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo successivo. Il Ministero, regolarmente notiziato, non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 28 febbraio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in primo luogo che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Accerta poi che il ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies legge n. 89/2001 e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi 6 mesi. L’amministrazione, dal canto suo, non ha fornito la prova — a essa incombente — di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, benché ritualmente notificato.

Da qui il riconoscimento dei requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. Il thema decidendum si concentra però sulla domanda ulteriore di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Il TAR afferma l’ammissibilità di tale domanda anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e, di seguito, la stessa disposizione codicistica come novellata dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208 del 2015. La previsione normativa non opera, dunque, alcuna distinzione in ragione della natura dell’obbligo inadempiuto.

Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la misura è determinata negli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il Collegio precisa che tale importo si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. La decorrenza è fissata alla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, e il termine finale è individuato nell’adempimento spontaneo o, in mancanza, nell’insediamento del commissario ad acta.

Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016 n. 1247), con distrazione in favore del difensore. Il Collegio estende al commissario il compito di provvedere anche alla refusione delle spese, valorizzando il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, ragioni di economia processuale e il richiamo agli artt. 95 e 510 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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