Ottemperanza al decreto Pinto e penalità di mora per pagamento somme (TAR Calabria n. 410 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, dovendosi escludere una lettura restrittiva della norma dopo la novella di cui al comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015. La penalità di mora si cumula con gli interessi legali, in ragione del suo carattere sanzionatorio, e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario. In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, il commissario ad acta provvede anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e per ragioni di economia processuale, evitando un secondo giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, in sede di giudizio per equa riparazione ex legge n. 89/2001, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma in favore del ricorrente, oltre alle spese legali liquidate in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Il decreto è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Il Ministero è rimasto inadempiente e il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Il ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 ed è decorso il termine di sei mesi dalla presentazione dell’istanza.

Il Ministero non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, ritualmente notificato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche quando l’ottemperanza concerne la condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella del comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015. Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto.

L’importo va corrisposto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo del Ministero o, in mancanza, sino all’insediamento del commissario ad acta. Questi, scaduto il termine e su istanza di parte, senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Il Collegio estende l’intervento del commissario anche alle spese del giudizio di ottemperanza in caso di mancata refusione. A sostegno richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, l’economia processuale, il buon andamento e il modello dell’espropriazione forzata, ove gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. pongono le spese a carico del debitore con soddisfazione in prededuzione. L’amministrazione è infine condannata alle spese processuali in favore del difensore distrattario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 510 c.p.c.

Tutte le 148 sentenze sull'art. 510 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *