Il patteggiamento per peculato fonda il danno all’immagine dell’amministrazione (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 52 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il curatore fallimentare, quale soggetto investito di una pubblica funzione in rapporto di servizio con l’amministrazione della giustizia, è esposto alla giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale cagionato alla medesima. La sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile è idonea a integrare il presupposto processuale per l’affermazione della responsabilità a titolo di danno all’immagine, quando il reato accertato sia commesso a danno della pubblica amministrazione. In caso di peculato, la risarcibilità del pregiudizio non richiede la dimostrazione delle spese di ripristino, potendo farsi ricorso alla presunzione legale di cui all’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20 del 1994, che determina l’entità del danno nella misura pari al doppio della somma indebitamente percepita.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio un commercialista, nella qualità di curatore fallimentare, per sentirlo condannare al risarcimento del danno all’immagine patito dal Ministero della Giustizia, quantificato in complessivi euro 52.229,68. Il convenuto, dopo l’estinzione del libretto di risparmio intestato alla procedura, aveva versato la somma di euro 26.114,84 sul proprio conto corrente personale, trattenendola per circa sei anni prima di riversare solo parzialmente quanto dovuto all’ente creditore INPS. Per tali fatti, con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, gli era stata applicata la pena per il reato di peculato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente vagliato la regolarità del contraddittorio, ritenendo validamente instaurato il rapporto processuale per l’avvenuta notificazione della citazione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblico elenco.
Nel merito, la Corte ha affermato la sussistenza del rapporto di servizio tra il curatore fallimentare e il Ministero della Giustizia, richiamando la giurisprudenza della Sezione e di altre sezioni territoriali, con conseguente radicamento della giurisdizione contabile.
Quanto al valore della pronuncia penale, il Collegio ha preso atto del consolidamento dell’indirizzo giurisprudenziale che riconosce alla sentenza c.d. patteggiata l’idoneità a costituire il presupposto processuale per l’azione di responsabilità per danno all’immagine, superando il contrario orientamento precedentemente espresso dalla stessa Sezione. Ha inoltre precisato che, nel caso di specie, il reato di peculato è tipicamente commesso a danno della pubblica amministrazione.
La Corte ha quindi ribadito il principio della risarcibilità del danno all’immagine senza necessità di dimostrare le spese di ripristino, essendo la lesione del prestigio ravvisabile d’ufficio in presenza di condotte delittuose percepite all’esterno. Nella quantificazione, ha ritenuto applicabile la presunzione di cui all’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20 del 1994, che fissa il danno nel doppio della somma illecitamente percepita, stante la sussistenza dello strepitus fori per la divulgazione a mezzo stampa dei fatti.
Il Collegio ha infine precisato che il pregiudizio si risolve integralmente in danno erariale, non operando il limite risarcitorio per la responsabilità connotata da dolo e indebito arricchimento. La domanda è stata accolta con condanna al pagamento di euro 52.229,68, oltre interessi legali dalla data della sentenza e spese di giustizia.
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Nota della Redazione
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