Truffa informatica e bonifici del cliente esclusi dalle operazioni non autorizzate (ABF Collegio di Milano n. 2258 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, che inserisce i dati del beneficiario e autorizza la disposizione, non trova applicazione il regime di responsabilità previsto per le operazioni non autorizzate dalla direttiva (UE) 2015/2366 e dal d.lgs. n. 11/2010, che presuppone l’assenza del consenso del pagatore. Tale conclusione vale anche nel social hacking, in cui il frodatore si limita a impartire istruzioni manipolative lasciando che sia il titolare dello strumento di pagamento a disporre e autenticare le transazioni: l’atto dispositivo resta imputabile al pagatore. Ne consegue che l’intermediario non deve provare la corretta autenticazione, registrazione e contabilizzazione dell’operazione, né risponde a titolo automatico o oggettivo. Resta ferma la valutazione di una sua responsabilità secondo il diritto comune, segnatamente l’art. 1375 c.c., che impone l’esecuzione del contratto secondo buona fede e comporta obblighi di protezione e di adeguato monitoraggio dell’operatività.

Il Fatto

Il ricorrente, pensionato di settantacinque anni, riferisce di essere stato vittima di una truffa informatica che lo avrebbe indotto a disporre una serie di bonifici, ordinari e istantanei, per complessivi € 26.600,00, concentrati in pochi mesi e mai effettuati in precedenza nella sua storia bancaria. Contesta che l’intermediario non abbia attivato sistemi di allerta né bloccato le operazioni, nonostante l’anomalia rispetto al suo profilo personale e alla sua età, e ne chiede la restituzione integrale.

L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per genericità della domanda e per l’assenza, nel reclamo, di una denuncia all’Autorità giudiziaria. Nel merito sostiene che le operazioni sarebbero state disposte dal cliente in piena autonomia tramite banca multicanale e, per l’ultimo bonifico di € 1.500,00, allo sportello con sottoscrizione della distinta. Evidenzia la tardività della segnalazione e l’infruttuoso esito delle procedure di recall. Il ricorrente replica depositando la denuncia presentata il 16.07.2025.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la vicenda come un caso di social hacking: dopo un video visto su un social network, il ricorrente veniva contattato telefonicamente e indotto a installare un’applicazione che consentiva ai truffatori di interagire con i suoi dispositivi; dietro promessa di investimenti redditizi gli veniva richiesto di effettuare bonifici sui conti indicati.

La qualificazione giuridica decisiva è netta. Le operazioni sono state materialmente disposte dal cliente, che ha inserito i dati identificativi dei beneficiari e autorizzato i pagamenti, sia mediante canali telematici sia, in un caso, con sottoscrizione di distinta cartacea. Il frodatore non ha alterato i sistemi della banca, ma ha manipolato la volontà del pagatore. Per l’orientamento consolidato dei Collegi, richiamato nel provvedimento, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con pieno controllo della fase dispositiva e autorizzativa, non si applica il regime di responsabilità previsto per le operazioni non autorizzate, che presuppone l’assenza del consenso.

Da ciò deriva che l’intermediario non è tenuto a fornire la prova della corretta autenticazione, registrazione e contabilizzazione dell’operazione, né può configurarsi una responsabilità automatica o oggettiva in suo capo. Il Collegio non chiude però la porta al vaglio civilistico: resta ferma la possibilità di valutare la responsabilità dell’intermediario secondo l’art. 1375 c.c., con i connessi obblighi di protezione e di monitoraggio, anche mediante presidi automatici idonei a intercettare anomalie.

È su questo terreno che il ricorso viene scrutinato e respinto. Gli indici di anomalia valorizzati dal ricorrente — età e novità di operazioni di tale importo — non risultano suffragati da un quadro documentale completo: mancano gli estratti conto del periodo delle operazioni contestate e gli elementi sulla capienza iniziale e finale del conto. L’ultimo bonifico è stato eseguito allo sportello senza che il cliente rappresentasse alcunché all’addetto, e nulla è stato riferito neppure alla stipula del finanziamento contro cessione del quinto. La denuncia è arrivata circa quattro mesi dopo l’ultima operazione, con segnalazione tardiva alla banca e tentativi di recall infruttuosi.

Il Collegio conclude che la causa esclusiva del pregiudizio risiede nel comportamento del ricorrente, che ha disposto consapevolmente i bonifici verso soggetti terzi. Non emergono specifiche omissioni dell’intermediario, né malfunzionamenti dei canali di contatto, né richieste di chiarimenti rivolte alla banca in costanza delle operazioni, né elementi oggettivi che imponessero il blocco automatico delle transazioni secondo normale diligenza professionale. Il ricorso non è pertanto accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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