Il giudice di merito valuta la comparazione degli inadempimenti contrattuali e la sua decisione è insindacabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 16447 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando entrambe le parti denunciano l’altrui inadempimento, il giudice di merito deve operare una comparazione dei comportamenti per stabilire quale parte si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e abbia causato l’inadempimento della controparte. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, non potendo risolversi in una richiesta di rivalutazione dei fatti preclusa nel giudizio di cassazione. La consulenza tecnica d’ufficio non vincola il giudice, il quale può discostarsene legittimamente quando il consulente abbia svolto valutazioni giuridiche esorbitanti dal suo incarico. Il mancato esame delle risultanze della c.t.u. integra un vizio della sentenza deducibile solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., quale omesso esame di un fatto decisivo, e tale censura è comunque inammissibile in caso di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ.
Il Fatto
La committente di un appalto per lavori di ristrutturazione conveniva in giudizio l’impresa appaltatrice, chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento, dopo che quest’ultima aveva abbandonato il cantiere a fronte del mancato pagamento di una fattura. L’appaltatrice, in via riconvenzionale, chiedeva a sua volta la risoluzione per inadempimento della committente, deducendo di aver legittimamente sospeso i lavori per il mancato pagamento di uno stato di avanzamento e che parte delle somme versate era riferita a opere extra capitolato.
Il Tribunale rigettava la domanda della committente e accoglieva la riconvenzionale, ritenendo più grave l’inadempimento della committente, che si era rifiutata di pagare la fattura relativa all’inizio dei lavori di pittura, e legittima l’interruzione dei lavori da parte dell’impresa. La Corte d’appello confermava la decisione, escludendo che le difformità riscontrate dall’appaltatrice, pur sussistenti, fossero di gravità tale da giustificare il rifiuto di pagamento da parte della committente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso ogni profilo di incompatibilità del consigliere delegato che aveva formulato la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 9611 del 2024, secondo cui tale proposta non rivela una funzione decisoria e non preclude al consigliere di far parte del collegio investito della decisione.
Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso. La censura di violazione dell’art. 1460 cod. civ. è stata considerata una mera richiesta di rivalutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che la comparazione degli inadempimenti reciproci costituisce un accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito e insindacabile se congruamente motivato, richiamando i precedenti di Sez. 2, n. 13627 del 2017 e Sez. 2, n. 13827 del 2019. Ha inoltre precisato che la valutazione della proporzionalità tra gli inadempimenti deve trovare riscontro in una situazione oggettiva e non nella rappresentazione soggettiva delle parti.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 194 cod. proc. civ. per l’asserito immotivato discostamento del giudice dal parere del consulente tecnico d’ufficio, è stato parimenti ritenuto infondato. La Corte ha chiarito che il giudice, nell’esercizio dei suoi poteri, può legittimamente disattenderlo quando il consulente abbia esorbitato dal proprio incarico, compiendo valutazioni giuridiche. Ha altresì rilevato che l’eventuale vizio di omesso esame delle risultanze della c.t.u. avrebbe dovuto essere dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma nella specie la censura non era stata così formulata e, comunque, sarebbe stata inammissibile per doppia conforme ex art. 348-ter cod. proc. civ..
Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e all’omessa motivazione sul rigetto dell’istanza di c.t.u. integrativa, è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta non apparente, essendo idonea a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice. Quanto alla mancata rinnovazione della consulenza, la Corte ha richiamato il principio per cui il suo rinnovo rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che non è tenuto a disporla neppure su esplicita richiesta di parte.
Il ricorso è stato, pertanto, respinto. Non essendovi luogo a statuizione sulle spese, l’ordinanza ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ., avendo la decisione confermato la proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1460 c.c. – Eccezione d'inadempimento
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza
- Art. 194 c.p.c. – Attività del consulente
- Art. 348-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati