Riparto della custodia tra locatore e conduttore e devoluzione dell’an in appello (Cass. civ. Sez. 3 n. 18736 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, la qualità di custode ex art. 2051 cod. civ. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene. Con la locazione, il locatore conserva la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, mentre il conduttore acquisisce quella degli accessori e delle altre parti dell’immobile, divenendo responsabile per i danni da questi provocati. Grava sul conduttore-custode la prova del caso fortuito per liberarsi. Inoltre, la devoluzione al giudice d’appello della sola questione relativa al quantum debeatur non implica la riapertura del thema decidendum sull’an debeatur, che richiede una specifica impugnazione del capo che ha deciso sulla responsabilità.

Il Fatto

Un allagamento verificatosi in un immobile locato cagionava danni alle unità immobiliari sottostanti e a un esercizio commerciale. I danneggiati agivano contro il proprietario-locatore per la responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. Il proprietario chiamava in causa le conduttrici, contestando la loro responsabilità per omessa vigilanza. Il Tribunale accertava la responsabilità esclusiva del locatore, ma la Corte d’appello, riformando la sentenza, la attribuiva alle conduttrici, ritenendo che la custodia degli accessori, come la lavatrice, fosse passata a loro. Avverso la decisione proponevano ricorso i danneggiati, mentre le conduttrici resistevano con controricorsi incidentali.

La Motivazione della Corte

La S.C. conferma il principio del riparto della custodia nell’ambito della locazione: il locatore risponde per i danni derivanti da strutture murarie e impianti in esse conglobati, mentre il conduttore per quelli causati dagli accessori e dalle parti acquisite alla sua disponibilità, quali la lavatrice e i rubinetti di adduzione. Sul punto, la decisione della Corte di merito, che ha individuato nella mancata custodia delle conduttrici la causa autonoma dell’evento, si sottrae al sindacato di legittimità in quanto sorretta da motivazione adeguata e non contestata sotto il profilo del vizio motivazionale.

In ordine alla domanda dei ricorrenti contro le conduttrici, la S.C. chiarisce che l’impugnazione limitata alla quantificazione del danno non devolve al giudice del gravame la questione dell’an debeatur, che costituisce un piano distinto della decisione. La contestazione del quantum non implica, neppure implicitamente, la riapertura del tema sulla responsabilità, che richiede invece specifici motivi di impugnazione. Il giudicato interno si forma sui capi non impugnati e la semplice evocazione in giudizio delle parti non equivale alla riproposizione automatica delle domande non coltivate.

La S.C. accoglie invece il ricorso degli eredi dell’attore che avevano proposto un appello incidentale condizionato, ex art. 343, secondo comma, cod. proc. civ., all’accoglimento dell’impugnazione del locatore. Tale appello, volto a far valere la responsabilità delle conduttrici solo nell’ipotesi in cui fosse stata accolta la tesi del proprietario, era tempestivo in quanto l’interesse a proporlo era sorto solo successivamente all’impugnazione di quest’ultimo, volta a elidere la propria responsabilità e ad addossarla alle conduttrici.

Sono dichiarati inammissibili i ricorsi delle conduttrici, le cui censure sono volte a ottenere una rivalutazione del merito e dell’apprezzamento probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare, la deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non è conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza quando si sostanzia in un dissenso valutativo sul peso persuasivo delle prove, piuttosto che nella denuncia di un autonomo vizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 343 c.p.c.

Tutte le 61 sentenze sull'art. 343 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *