Il giudizio di proporzionalità spetta al giudice di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23720 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di licenziamento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra l’addebito contestato e la sanzione espulsiva è devoluto al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione sul punto manchi del tutto ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili. La parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza, non può limitarsi a invocare una diversa combinazione o un diverso peso specifico degli elementi valutati, dovendo denunciare l’omesso esame di un fatto avente valore decisivo, tale da condurre con certezza a un diverso esito della controversia. È altresì inammissibile la censura di violazione di legge che miri, in realtà, a una rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio riservata al giudice di merito.
Il Fatto
Il lavoratore, cassiere di una filiale da anni, aveva ricevuto una contestazione disciplinare per irregolarità connesse al pagamento di tre sopravanzi d’asta su polizze di pegno, fondate sull’utilizzo di polizze ristampate e sull’omessa o non corretta identificazione del cliente. La società aveva poi intimato il licenziamento, qualificato dal giudice di primo grado come sorretto da giustificato motivo soggettivo.
La Corte d’appello, in sede di reclamo, aveva annullato il recesso per genericità della contestazione, ma tale pronuncia era stata cassata da questa Corte di legittimità con ordinanza rescindente. Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale aveva accertato la specificità della contestazione, la sussistenza del fatto e la proporzionalità della sanzione espulsiva. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’erede del lavoratore, deceduto nelle more del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui si deduceva la violazione delle norme sull’attività bancaria e antiriciclaggio, rilevando che le censure miravano in realtà alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio. La Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione non costituisce uno strumento per accedere a un terzo grado di giudizio, spettando al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere quelle ritenute più idonee.
Quanto alla prassi del c.d. “salottino”, la Corte territoriale aveva accertato che anche per i clienti ricevuti in via riservata il cassiere dovesse svolgere le attività di identificazione e verifica documentale. La sentenza impugnata aveva dato conto di tale prassi senza esprimere alcun parere sulla sua contrarietà ai doveri d’ufficio, limitandosi a verificare che il lavoratore non aveva svolto i compiti richiesti, né aveva acquisito la documentazione che avrebbe dovuto ricevere.
Con il terzo motivo si censurava il giudizio di proporzionalità della sanzione. La Corte ha ribadito che tale valutazione, implicando un apprezzamento dei fatti storici, è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi motivazionali radicali, come la motivazione mancante, perplessa o incomprensibile. La parte non può limitarsi a invocare una diversa combinazione degli elementi valutati dal giudice di merito, ma deve denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo che avrebbe condotto con certezza a un esito differente.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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