Revoca dell’affidamento in prova per condotte minacciose senza reato consumato (Cass. pen. Sez. I n. 3218 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, la revoca della misura alternativa, ai sensi dell’art. 47, comma 11, Ord. pen., non richiede l’accertamento della consumazione di un reato, essendo sufficiente la violazione della legge o delle prescrizioni imposte, purché il comportamento dell’affidato risulti sintomatico di incapacità di autocontrollo e, comunque, incompatibile con la prosecuzione della prova. La valutazione in ordine alla sussistenza di tale incompatibilità è rimessa alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, il quale, nel disporre la revoca con effetto ex nunc, deve motivare congruamente anche in ordine alla durata delle limitazioni patite e alla condotta complessiva del condannato durante l’esperimento.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Perugia revocava, con decorrenza dal 30 giugno 2025, l’affidamento in prova al servizio sociale disposto nei confronti di un condannato, già sospeso dal Magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 51-ter Ord. pen.. Il provvedimento traeva origine dalla condotta aggressiva e minacciosa tenuta dall’affidato nelle prime ore del 29 giugno 2025 nei confronti del proprietario dell’immobile che lo ospitava gratuitamente insieme ai familiari.
Il contrasto era insorto a seguito di un principio d’incendio nell’appartamento occupato dalla famiglia dell’affidato. Il condannato, intervenuto mentre il figlio si scusava con il proprietario per l’accaduto, aggrediva verbalmente quest’ultimo, minacciandolo e assumendo un atteggiamento di sfida, tanto da indurre la persona offesa a sporgere querela. Avverso l’ordinanza di revoca, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La prima sezione penale ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando come l’ordinanza impugnata risultasse congruamente motivata e conforme ai parametri normativi e giurisprudenziali. La Corte ha richiamato il disposto dell’art. 47, comma 11, Ord. pen., evidenziando che la revoca dell’affidamento consegue a un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, quando sia incompatibile con la prosecuzione della prova.
In tal senso, i giudici di legittimità hanno precisato che le denunce e le querele intervenute nel corso dell’affidamento possono legittimare la revoca della misura, pur non essendo di per sé ostative, ove emergano elementi indicativi della contrarietà della condotta alla legge o alle finalità del trattamento. Non è, infatti, indispensabile la consumazione di un reato, essendo sufficiente anche la sola violazione delle prescrizioni imposte ai sensi dell’art. 47, comma 5, Ord. pen., la cui osservanza è funzionale alla rieducazione del reo e alla prevenzione della commissione di nuovi reati.
La Corte ha quindi valorizzato la pervicacia della condotta dell’affidato il quale, lungi dal recedere, aveva reiterato le minacce con atteggiamento di sfida anche quando la persona offesa aveva manifestato l’intenzione di non sporgere denuncia. Tale comportamento, pur in presenza di una condotta pregressa esente da rilievi, è stato ritenuto sintomatico di un’incapacità di contenimento della propria impulsività e, come tale, incompatibile con la prosecuzione dell’esperimento. La deduzione difensiva volta a giustificare la condotta con la concitazione del momento è stata, pertanto, disattesa.
Conseguentemente, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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