Omessa pronuncia sulla domanda di pene sostitutive e annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. 2 n. 16212 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata pronuncia, da parte del giudice d’appello, su una domanda di applicazione di pene sostitutive tempestivamente formulata con memoria ex art. 121 cod. proc. pen. determina un’omessa motivazione su un punto decisivo della decisione. La sentenza deve essere annullata limitatamente a tale capo, con rinvio per nuovo giudizio, restando invece inammissibile il ricorso basato esclusivamente su censure di merito, reiterative e prive di confronto con la motivazione impugnata, che comportano l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 07/11/2025, confermava la decisione del Tribunale di Brindisi che aveva condannato il ricorrente per il delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen., con la recidiva. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la mancata riqualificazione del fatto in termini di furto, alla luce degli esiti degli accertamenti GPS, e l’omessa pronuncia sull’istanza di applicazione di pene sostitutive, avanzata con memoria depositata il 17/10/2025.

La Motivazione della Corte

La Sesta, nel valutare i motivi di ricorso, ha rilevato come il primo fosse inammissibile, in quanto interamente versato in fatto e reiterativo, privo di un effettivo confronto con la motivazione del giudice di merito, che aveva logicamente argomentato la qualificazione della condotta ex art. 648-bis cod. pen. sulla base degli elementi emersi e delle condizioni di fatto al momento del sopralluogo.

Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. Gli atti e la puntuale allegazione della difesa hanno dimostrato che, con memoria del 17/10/2025, era stata formulata istanza per accedere alla detenzione domiciliare sostitutiva. La Corte ha accertato che tale memoria, tempestivamente depositata, non risultava considerata nella decisione impugnata, integrando un’omessa pronuncia su un punto specificamente devoluto.

La conseguenza è stata l’annullamento parziale della sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, affinché provveda con piena discrezionalità sulla richiesta. L’inammissibilità del resto del ricorso determina l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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