Occultamento documenti contabili non è reato proprio anche trasferimento (Cass. pen. Sez. 5 n. 16251 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili prevista dall’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non integra un reato proprio, in quanto può essere commessa da chiunque, essendo irrilevante che l’agente sia o meno amministratore dell’ente cui i documenti si riferiscono. Tale reato sussiste anche quando la ricostruzione contabile sia possibile aliunde, non dovendo l’impossibilità di ricostruzione essere intesa in senso assoluto. L’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa dalle finalità dell’impresa. La mancata risposta a un motivo di appello manifestamente infondato non determina l’annullamento della sentenza per vizio di motivazione, difettando l’interesse del ricorrente a dolersi di una lacuna che nessun esito positivo potrebbe sortire nel giudizio di rinvio.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano riformava parzialmente la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Como, che aveva condannato tre imputati nell’ambito di un vasto procedimento per bancarotta e reati tributari. Le condotte si inserivano in un collaudato sistema fraudolento, definito “apri e chiudi”, basato sulla creazione di cooperative fittizie, gestite da prestanome, destinate al fallimento dopo essere state svuotate di ogni consistenza patrimoniale. Le posizioni dei ricorrenti riguardavano l’occultamento di documenti contabili di due cooperative, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e la bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale di una terza società.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. In riferimento alla posizione di chi era accusato di occultamento, ha chiarito che la mancata risposta della Corte territoriale alla questione del ne bis in idem era priva di rilievo, atteso che i reati di emissione di fatture e di occultamento di documenti contabili, essendo costituiti da elementi oggettivi differenti, possono concorrere. Il giudice di legittimità ha inoltre precisato che la mancata indicazione delle conclusioni difensive nell’epigrafe non determina nullità e che un motivo di appello manifestamente infondato non necessita di specifica risposta.
Quanto alla responsabilità per l’occultamento, la Sesta Sezione ha valorizzato la circostanza che la documentazione contabile fosse stata tenuta in luoghi non comunicati agli uffici finanziari, in locali riconducibili a società o associazioni prive di collegamento con le cooperative. Ha quindi escluso che il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000 configuri un reato proprio, non rilevando, ai fini della sua integrazione, che l’imputato non fosse più amministratore al momento del trasferimento dei documenti. Ha infine precisato che il reato sussiste anche quando la ricostruzione contabile sia possibile mediante l’acquisizione della documentazione presso terzi o attraverso altri canali, come i file informatici recuperati dalla polizia giudiziaria.
In relazione alla posizione di chi era accusato di bancarotta, la Corte ha escluso la contraddittorietà tra la condanna per il reato documentale e l’assoluzione per la bancarotta da operazioni dolose, fondata sulla mancata prova della conoscenza del pregresso debito erariale. Il giudice di legittimità ha ricordato che, per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. Non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza, essendo sufficiente la volontà di destinare il patrimonio sociale a finalità estranee all’impresa. La consegna dell’importo riscosso a un terzo, estraneo alla società, integra tale volontà.
Quanto, invece, alla bancarotta documentale, la Corte ha ritenuto insussistente la dedotta contraddizione, evidenziando che la condanna riguardava esclusivamente il periodo di gestione dell’imputato. La mancata tenuta delle scritture contabili in tale arco temporale, funzionale a mantenere occulta l’operazione distrattiva, integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale, e non quella della bancarotta semplice. I giudici di merito avevano correttamente ancorato la condanna alla condotta omissiva successiva all’assunzione della carica, non alla mancata ricostruzione della contabilità pregressa.
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Nota della Redazione
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