Archiviazione per particolare tenuità e ricorso per cassazione dell’indagato (Cass. pen. Sez. 6 n. 16472 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, emessa all’esito del procedimento instaurato ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. a seguito dell’opposizione dell’indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. L’indagato ha, infatti, interesse ad impugnare un provvedimento che, a differenza dell’archiviazione per insussistenza degli elementi a sostegno dell’accusa, postula un accertamento in fatto sulla sussistenza del reato e sulla propria responsabilità. L’esimente del mandato difensivo non opera quando le affermazioni del difensore, oggettivamente gravi e relative a un fatto specifico e preciso, siano sganciate da qualsivoglia denuncia e non trovino alcun supporto in elementi concreti, integrando così gli estremi della calunnia.
Il Fatto
Un avvocato, nel corso di un’arringa difensiva resa in un procedimento penale a carico del proprio assistito, aveva accusato alcuni carabinieri di avere deliberatamente “costruito” prove e di avere scritto una “storia falsa”, attribuendo loro la volontaria indicazione di circostanze false in un atto di polizia giudiziaria. A seguito di tale condotta, l’indagato era stato sottoposto a procedimento penale per il reato di calunnia. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, all’esito dell’udienza celebrata in conseguenza dell’opposizione dell’indagato alla richiesta di archiviazione, aveva disposto l’archiviazione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto. Avverso tale provvedimento, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale ha affrontato preliminarmente la questione dell’ammissibilità del ricorso e dell’interesse ad impugnare. In proposito, ha richiamato il principio secondo cui la pronuncia di archiviazione per particolare tenuità del fatto postula un accertamento sulla sussistenza del fatto, sulla sua rilevanza penale e sulla responsabilità dell’indagato. Una decisione che, come precisato dalle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, comporta per l’indagato effetti in concreto sfavorevoli, attinenti alla valutazione della non abitualità del comportamento, all’iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale e alla possibilità che esso sia considerato ostativo al riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
La Corte ha quindi ribadito il principio di diritto, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, emessa ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. Il ricorso è stato pertanto ritenuto ammissibile.
Nel merito, tuttavia, il ricorso è stato giudicato infondato. La Corte ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la valutazione del Giudice di prime cure, il quale aveva evidenziato come le contestazioni mosse dall’indagato ai carabinieri fossero relative a elementi non dirimenti per la prova del reato di corruzione oggetto del processo in cui le frasi erano state proferite. Le affermazioni sulle presunte falsità, non suffragate da alcun elemento concreto, erano state considerate oggettivamente gravi e del tutto sganciate da una formale denuncia.
Quanto alla prospettata esclusione dell’elemento soggettivo del reato per l’espletamento del mandato difensivo, la Cassazione ha chiarito che tale circostanza non può essere invocata. Il difensore può andare esente da responsabilità solo se la sua prestazione professionale non esorbiti dai limiti del mandato. Nel caso di specie, la gravità e la gratuità delle accuse, formulate senza alcun supporto probatorio e al di fuori di una denuncia, integravano la coscienza e volontà di incolpare falsamente una persona innocente, rendendo configurabile il reato di calunnia.
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Nota della Redazione
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