Sequestro di contanti e fumus di ricettazione: necessari elementi ulteriori (Cass. pen. Sez. II n. 22824 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo di somme di denaro ritenute profitto di ricettazione o riciclaggio, la sola disponibilità di contante sproporzionato rispetto alle condizioni economiche e reddituali del detentore, priva di giustificazione, non è elemento sufficiente a fondare il fumus commissi delicti. Occorre un quid pluris, costituito da ulteriori elementi significativi della certa provenienza del bene da un delitto presupposto, idoneo a superare, con il minor grado di certezza proprio della fase cautelare, il dubbio sulla possibile provenienza lecita. Il terzo interessato che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato può dedurre l’effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato; secondo un orientamento più ampio, è legittimato a contestare anche il fumus commissi delicti e il periculum in mora. Il motivo che non si confronti con gli elementi ulteriori valorizzati dal giudice cautelare è aspecifico e determina l’inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva emesso decreto di sequestro preventivo di una somma di denaro di oltre 850.000 euro, rinvenuta nell’abitazione di un indagato per ricettazione, unitamente ai familiari conviventi. Il Tribunale di Napoli, investito delle richieste di riesame, aveva confermato il provvedimento. I terzi interessati hanno proposto ricorso per cassazione con atto unico, contestando la violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e all’art. 648 cod. pen., nonché la carenza assoluta di motivazione del titolo genetico, che riferiva il fumus del delitto di ricettazione al solo indagato e non anche ai conviventi, e lamentando che il Tribunale non avesse individuato la tipologia del reato presupposto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla contestazione sull’individuazione della tipologia del reato presupposto nel sequestro di somme ritenute profitto di ricettazione o riciclaggio, richiamando Sez. II n. 28587 del 03.07.2024, Peritore. Rileva poi la radicale genericità del motivo nella parte in cui i ricorrenti assumono la propria qualità di co-detentori del denaro e, dunque, di sostanziali indagati, posto che il provvedimento ablatorio è stato disposto nei confronti del solo indagato. Nessuna specifica contestazione risulta formulata sull’assenza di collegamento concorsuale, né sull’origine lecita delle somme.
Puntualizzata la veste di terzi interessati, la Corte affronta il tema della legittimazione a contestare i presupposti della misura. Richiama l’orientamento secondo cui il terzo non può contestare i presupposti del sequestro, potendo dedurre solo l’effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato (Sez. II n. 34332 del 24.09.2025, Yang; Sez. III n. 5445 del 17.12.2025, dep. 2026, Kos).
Segnala poi l’orientamento opposto, che ammette il terzo a dedurre anche l’insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora (Sez. III n. 3657 del 20.11.2025, dep. 2026, Di; Sez. VI n. 9193 del 14.01.2026, Credal, in tema di sequestro probatorio).
Anche seguendo tale orientamento più ampio, il motivo resta aspecifico: la difesa non si confronta con i molteplici elementi ulteriori valorizzati dal Tribunale. La Corte conferma che l’assenza di redditi leciti non è, da sola, sufficiente a fondare il fumus della ricettazione (Sez. II n. 06230 del 10.02.2026, Pavesi; Sez. II, Peritore), ma rileva che l’ordinanza impugnata ha indicato plurimi elementi: il collegamento dell’indagato con ambienti dediti al narcotraffico, la sottoposizione a misura cautelare per spaccio, il sequestro di oltre venti chili di cocaina, il rinvenimento del denaro in nascondigli di difficile accesso, il possesso di appunti indicativi di traffici illeciti e l’entità della somma. Tali dati integrano il quid pluris richiesto dalla giurisprudenza, in linea con Sez. II n. 10344 del 13.12.2024, dep. 2025, Bernaschino e Sez. II n. 08576 del 06.02.2026, Hong Huiu.
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 648 c.p. – Ricettazione
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
- Art. 321 c.p.p. – Oggetto del sequestro preventivo
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso