Correlazione tra imputazione e sentenza e mutamento della data e del luogo (Cass. pen. Sez. II n. 22959 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, non integra violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. la precisazione della data di commissione del reato o del luogo di consumazione, quando essa non tocchi il nucleo sostanziale dell’addebito e non incida sull’esercizio del diritto di difesa. La modifica del locus commissi delicti non costituisce fatto nuovo, ma mera variazione dell’originaria contestazione. Il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere, descrivendo condotte strutturalmente e cronologicamente diverse, tra le quali non si configura un rapporto di specialità. La ricezione di più beni, ciascuno con autonoma provenienza delittuosa, realizza una pluralità di reati anche se avvenuta nel medesimo contesto temporale.

Il Fatto

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ai reati di cui all’art. 474 cod. pen. e all’art. 171, comma 2, lett. c), l. n. 633/1941, confermando nel resto la penale responsabilità del ricorrente per quattro reati di ricettazione di capi di abbigliamento e accessori di marca.

Il difensore ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, per essere i fatti accertati in data e luogo diversi da quelli contestati, oltre a vizi di motivazione e all’errata esclusione del concorso formale tra artt. 474 e 648 cod. pen. e delle circostanze attenuanti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della correlazione, ricostruendo tempi e luoghi come emersi nei giudizi di merito. Rileva che i fatti contestati risultano accertati in data diversa da quella indicata nei capi di imputazione e che il sequestro del 5 gennaio 2015 avvenne “su strada” e non presso l’abitazione, emergendo una discrasia tra contestazione e accertamento.

Tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale della fattispecie concreta, tale da generare incertezza sull’oggetto dell’imputazione con reale pregiudizio dei diritti della difesa. La violazione è insussistente quando l’imputato sia stato posto in condizione di difendersi sull’oggetto dell’imputazione. Nel caso concreto, la merce sequestrata era puntualmente descritta, il ricorrente era presente all’atto della perquisizione e ha potuto difendersi anche in appello: si è trattato di mero errore materiale.

Quanto al luogo, la Corte ribadisce che la modifica del locus commissi delicti non costituisce fatto nuovo, ma semplice variazione. Analoghe valutazioni valgono per l’erronea indicazione del comma dell’art. 171-ter l. n. 633/1941, priva di incidenza sul diritto di difesa.

La Corte esamina poi la ricettazione in relazione ai supporti audiovisivi, ritenendo la provenienza illecita desumibile dal confezionamento, dai titoli tutelati dal diritto d’autore e dal numero dei supporti, elementi valorizzati dai giudici di merito con motivazione congrua. Ribadisce il limite del giudizio di legittimità, precluso alla rilettura del compendio probatorio.

Infine, il Collegio conferma il concorso tra artt. 474 e 648 cod. pen. e l’autonomia dei reati di ricettazione per beni di diversa provenienza, escludendo le attenuanti invocate per la consistenza patrimoniale non esigua e l’intensità del dolo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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