Inammissibile il ricorso che riproduce i motivi d’appello già disattesi (Cass. pen. Sez. VII n. 23344 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze già dedotte in appello e compiutamente disattese dal giudice di merito, senza individuare specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali. La censura che opponga una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie resta estranea al sindacato di legittimità, perché sollecita una rivalutazione del merito non consentita. Parimenti inammissibile, per assenza di confronto con la motivazione impugnata, è il motivo che lamenti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con argomentazioni del tutto generiche. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che abbia argomentato le ragioni dell’inammissibilità.
Il Fatto
La vicenda processuale riguarda un imputato condannato, nei gradi di merito, per il reato di riciclaggio. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 13/10/2025, ha confermato il giudizio di responsabilità. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi: il primo lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, per la mancata valutazione del concorso nel reato presupposto; il secondo censurava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Nel giudizio di legittimità si è costituita la parte civile, depositando memoria con conclusioni scritte e nota spese e chiedendo la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo e lo dichiara non formulato nei termini consentiti dalla legge in sede di legittimità. Le doglianze prospettate, osserva il Collegio, risultano meramente riproduttive di rilievi già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale. Il giudice di merito aveva rilevato come dalle risultanze probatorie fosse emerso in modo chiaro e univoco che l’imputato non aveva partecipato alla fattispecie di produzione.
Il ricorso, pertanto, non si confronta con le argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata. Esso mira piuttosto a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, senza individuare specifici travisamenti delle risultanze valorizzate dai giudici di merito. Per questa ragione la censura è estranea al sindacato di legittimità. A sostegno della propria conclusione la Corte richiama Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000 e Sez. II n. 9106 del 12/02/2021.
Anche il secondo motivo è ritenuto non consentito in questa sede. La censura sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è priva della necessaria specificità, prospettando argomentazioni del tutto generiche che non si confrontano con quelle poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. Da ciò derivano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché la condanna, in considerazione del rito camerale non partecipato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile, che ne aveva chiesto la liquidazione avendo argomentato le ragioni della ritenuta inammissibilità del ricorso.
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Nota della Redazione
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