Ricorso per saltum con vizio di motivazione va convertito in appello (Cass. pen. Sez. III n. 27493 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca tra i motivi anche la censura di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. non può essere proposto per saltum. Se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti alla corte di appello competente. La qualificazione dell’atto dipende dall’effettiva appellabilità della sentenza: è appellabile, da parte del pubblico ministero, la sentenza di proscioglimento emessa all’esito del giudizio abbreviato, non essendo più operante la preclusione dell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen. dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale. Non opera neppure la preclusione dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. quando il reato non rientra tra i casi di citazione diretta a giudizio.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Perugia, con sentenza del 29 maggio 2025, proscioglieva l’imputata dai reati contestati — dichiarazioni false per l’ottenimento del reddito di cittadinanza, con contestazione di art. 640-bis cod. pen. e di art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni nella legge n. 26 del 2019 — ritenendo sussistente la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia ricorreva per cassazione deducendo vizio di motivazione, per essere la motivazione del proscioglimento manifestamente illogica e contraddittoria in relazione alla ritenuta occasionalità della condotta e alla valutazione del profitto. La difesa chiedeva la conversione del ricorso in appello, ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la qualificazione dell’atto proposto dalla Procura generale, dovendosi stabilire se esso sia ricorso immediato per cassazione ovvero appello, atteso che l’atto va qualificato in base all’effettiva appellabilità della sentenza assolutoria di primo grado.
Rileva il Collegio che l’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui precludeva al pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento pronunciate all’esito del giudizio abbreviato, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 320 del 20 luglio 2007. Non opera neppure la preclusione di cui all’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 11 del 6 febbraio 2018. La Corte richiama sul punto Sez. 2, n. 20143 del 23/04/2025 e Sez. 6, n. 11356 del 2026, che hanno esteso la preclusione alle sentenze di proscioglimento emesse all’esito del giudizio abbreviato, ma esclude che il caso concreto vi rientri perché il reato contestato e ritenuto non figura tra i casi di citazione diretta a giudizio.
Anche a prescindere dalla originaria contestazione del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., riqualificato nell’ipotesi di art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 e dichiarato assorbito, la Corte osserva che tale fattispecie — a differenza della meno grave ipotesi di cui all’art. 7, comma 2 — è punita con la reclusione da due a sei anni e non rientra nei casi di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., per i quali è precluso l’appello del pubblico ministero in caso di proscioglimento.
Nel merito della censura, il ricorrente deduce espressamente il vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà. La Corte richiama il principio secondo cui il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello ex art. 569, comma 3, cod. proc. pen., richiamando Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, Sez. 3, n. 48978 del 08/10/2014 e Sez. 1, n. 48139 del 10/12/2008. Il ricorso va pertanto convertito, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 443 c.p.p. – Limiti all'appello
- Art. 550 c.p.p. – Casi di citazione diretta a giudizio
- Art. 569 c.p.p. – Ricorso immediato per cassazione
- Art. 593 c.p.p. – Casi di appello
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso