Agevolazione mafiosa e pena sopra il medio edittale richiedono motivazione specifica (Cass. pen. Sez. III n. 30342 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando la pena irrogata è superiore al medio edittale, il giudice di merito è tenuto a una motivazione specifica che non può esaurirsi nel mero richiamo dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede parimenti una valutazione individualizzata, non superabile con formule stereotipate. In tema di intercettazioni, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituiscono questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta illogicità della motivazione. Ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi, il cui esame resta precluso.
Il Fatto
La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 4 luglio 2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Potenza il 1° marzo 2021 a carico di tre imputati. Le contestazioni riguardavano l’art. 110 cod. pen., l’art. 81, capoverso, cod. pen., l’art. 4 legge n. 401 del 1989 e l’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, poi trasfuso nell’art. 416-bis.1 cod. pen., per l’agevolazione delle attività di un clan operante tra la Lucania e la provincia di Crotone, con condotta perdurante dal 2012 al luglio 2015.
Tutti e tre gli imputati propongono ricorso per cassazione. Il primo e il secondo deducono vizi di motivazione e censure sull’aggravante mafiosa e sul ne bis in idem; il terzo contesta, oltre alla responsabilità, il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la posizione del primo ricorrente, che assume l’assoluzione di terzi distributori in Calabria quale elemento di frattura rispetto alla distribuzione nel potentino. Il motivo è generico e fattuale: già in appello era stato ritenuto tale, e non è chiara l’incidenza dell’assoluzione di altri soggetti sulla posizione di preminenza nell’ambito del clan. Il ricorrente non confuta l’accertamento analiticamente esposto in primo grado. La Corte richiama l’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., per cui l’inammissibilità si estende ai motivi nuovi.
Quanto al secondo ricorrente, il primo motivo è parimenti generico. In materia di intercettazioni, l’interpretazione delle conversazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità (richiamata Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021). La Corte territoriale ha riportato le conversazioni più rilevanti e ha valorizzato il livello di competenza professionale, la consapevolezza dei meccanismi criminali e il ruolo di fiduciario. Il secondo motivo, sull’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., non confuta le conversazioni richiamate. Il terzo motivo sul ne bis in idem è infondato: altro è la partecipazione all’associazione, già oggetto di condanna, altro è il reato fine di cui all’art. 4 legge n. 401 del 1989.
Per il terzo ricorrente, i motivi sulla responsabilità e sull’aggravante non si confrontano con la sentenza impugnata, che ne ha delineato il ruolo di partecipe. È invece fondato il motivo sulla pena: la Corte territoriale ha confermato il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio senza analisi critica, nonostante lo specifico motivo di appello. Il Tribunale ha applicato una pena finale di due anni di reclusione partendo da una base di tre anni, pur in presenza di un edittale compreso tra sei mesi e tre anni. Quando la pena supera il medio edittale è sempre necessaria una motivazione specifica (richiamata Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019).
La sentenza è pertanto annullata per il terzo imputato limitatamente alla pena e alle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto. I ricorsi degli altri due sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 585 c.p.p. – Termini per l'impugnazione