Reintegrazione in servizio e ripetibilità della pensione percepita (Corte dei Conti Sez. I App. n. 54 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La ricostituzione del rapporto di lavoro per effetto del giudicato di reintegrazione rende incompatibile la contemporanea percezione della pensione derivante dal medesimo rapporto. Il trattamento pensionistico erogato in difetto delle condizioni che ne legittimavano l’erogazione costituisce un indebito oggettivo, con conseguente obbligo di restituzione a carico del pensionato. All’azione di recupero dell’Inps si applica il termine ordinario decennale e non la prescrizione quinquennale. La buona fede e l’affidamento non rilevano, poiché chi agisce per la reintegrazione è consapevole del ripristino della retribuzione.
Il Fatto
Un pensionato ottiene dal Giudice del lavoro la reintegrazione nel rapporto di servizio, con ripristino della retribuzione per il periodo dal 1° luglio 2009 all’11 gennaio 2011. Per lo stesso arco temporale l’Inps aveva erogato il trattamento pensionistico. L’Istituto comunica nel febbraio 2017 un indebito di importo pari a 28.710,50 euro e avvia il recupero mediante trattenuta mensile sulla pensione in essere.
Il pensionato impugna il provvedimento davanti alla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Lazio, che rigetta il ricorso. Propone appello lamentando l’indebito arricchimento dell’Inps, la prescrizione quinquennale, la lesione dell’affidamento, l’assenza di dolo e la disparità di trattamento rispetto a casi analoghi.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica anzitutto l’ammissibilità del gravame alla luce dell’art. 170 c.g.c., che nei giudizi pensionistici consente l’appello per soli motivi di diritto. Il gravame è ammissibile limitatamente al profilo di errore di diritto dedotto dall’appellante.
Nel merito, le doglianze vengono esaminate congiuntamente. La ricostruzione dell’indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. non è fondata: l’Inps non ha conseguito alcuna locupletazione, avendo l’appellante percepito la pensione in un periodo in cui è pacifico che riceveva anche la retribuzione per effetto della reintegrazione. Le difese non contestano il doppio trattamento contemporaneo.
Da qui la qualificazione dell’erogazione come prestazione ottenuta sine titulo. Non trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948, comma 1, nn. 4 e 5, c.c., bensì il termine decennale riferito alla ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., trattandosi di prestazione previdenziale priva delle condizioni che ne legittimavano l’erogazione.
Neppure sussiste lesione dell’affidamento. L’interessato, nel promuovere l’azione di reintegrazione, era consapevole che l’accoglimento avrebbe comportato il ripristino della retribuzione, con impossibilità di mantenere il contemporaneo trattamento pensionistico derivante dal medesimo rapporto. La prospettazione dell’assenza di dolo non è condivisibile, stante la palese situazione di duplice pagamento. Le censure sull’art. 206 t.u. n. 1092/1973 sono inconferenti, riferendosi alle differenze tra pensione provvisoria e definitiva.
La Sezione richiama l’orientamento della legittimità secondo cui la ricostituzione del rapporto rende incompatibile la percezione della pensione e consente all’Istituto di agire in ripetizione, anche per effetto di accertamento giudiziale successivo (Cass. n. 32130/2022). Le vicende relative ad altre posizioni sono questioni di mero fatto. L’appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2033 c.c. – Indebito oggettivo
- Art. 2041 c.c. – Azione generale di arricchimento
- Art. 2948 c.c. – Prescrizione di cinque anni