Nota interna del Ministero non impugnabile per carenza di interesse (TAR Lombardia n. 405 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’amministrazione controllante notizia quella controllata delle criticità emerse in una verifica amministrativa e la invita a porre in essere le attività di ripristino della legalità costituisce atto interno, privo di immediata lesività della sfera giuridica del soggetto segnalato. Il ricorso proposto avverso tale atto è pertanto inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., richiamato nel processo amministrativo dall’art. 39, comma 1, c.p.a. Gli effetti pregiudizievoli lamentati sono riconducibili agli atti applicativi con i quali l’ente ha richiesto la restituzione delle somme, non caducabili automaticamente quando l’atto presupposto lasci all’amministrazione un margine di discrezionalità nella scelta delle determinazioni conseguenti.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente e già direttore generale di una gestione governativa di navigazione lacuale, impugna davanti al TAR Lombardia la nota ministeriale con cui è stata trasmessa all’ente la relazione di una Commissione di verifica amministrativa, istituita a seguito di un esposto anonimo e di segnalazioni del collegio dei revisori. Dalla relazione emerge che il ricorrente avrebbe percepito, negli anni dal 2015 al 2022, una retribuzione superiore al tetto per i dipendenti pubblici.

Il ricorrente deduce l’illegittimità dell’attività di verifica svolta su un esposto anonimo, senza contraddittorio e su atti qualificati come riservati, chiedendo anche l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Le amministrazioni resistenti eccepiscono l’incompetenza territoriale, l’inammissibilità del ricorso per carenza di valore provvedimentale degli atti e, in subordine, l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale e la respinge. La regola speciale della sede di servizio, dettata dall’art. 13, comma 2, c.p.a., opera solo per le controversie dei pubblici dipendenti rientranti nella giurisdizione amministrativa in regime di diritto pubblico. Si applicano quindi i criteri generali del comma 1: la sede dell’amministrazione e, con prevalenza, gli effetti diretti dell’atto. Poiché la causa petendi attiene a funzioni svolte dal ricorrente presso la gestione lacuale, gli effetti degli atti impugnati restano confinati nella circoscrizione del TAR Lombardia.

Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La nota impugnata è qualificata come atto interno, con cui il Ministero ha notiziato la controllata delle criticità rilevate e l’ha invitata a porre in essere le attività idonee al ripristino della legalità. Si tratta di determinazione non immediatamente lesiva.

Gli effetti pregiudizievoli lamentati derivano dagli atti applicativi, con i quali la gestione ha chiesto la restituzione delle somme e disposto trattenute stipendiali. Il Collegio non ravvisa l’invalidità caducante: questa presuppone che l’atto successivo sia conseguenza ineluttabile del primo, senza alcuna ulteriore valutazione dell’amministrazione competente. La nota del 18.12.2023 lasciava invece alla gestione un margine di scelta, prospettando azioni di self cleaning per il riordino delle retribuzioni apicali. Le richieste di recupero non sono dunque conseguenze inevitabili dell’atto impugnato, ma frutto di nuove valutazioni di interessi.

Da qui l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in solido in favore delle amministrazioni resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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