Pena accessoria del ritiro della patente eseguibile prima della pena principale (Cass. pen. Sez. I n. 657 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva disposta dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. è circoscritta alla sola pena principale e non si estende alle pene accessorie. Queste ultime sono eseguibili in qualsiasi momento successivo alla formazione del giudicato, potendo essere posticipate a quella principale solo quando risultino con essa incompatibili. In pendenza del procedimento di ammissione a misura alternativa alla detenzione, spetta al giudice che concede la misura, e non al giudice dell’esecuzione, disporre eventualmente la sospensione dell’esecuzione delle pene accessorie, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del condannato. L’esecuzione anticipata del ritiro della patente di guida non pregiudica l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, che il Tribunale di sorveglianza valuta nella prospettiva del reinserimento lavorativo.

Il Fatto

Con ordinanza del 13 giugno 2024 la Corte di appello di Roma rigetta la richiesta, presentata nell’interesse del condannato, di provvisoria sospensione dell’esecuzione della pena accessoria del ritiro della patente di guida per un anno, irrogata con una precedente sentenza di condanna. Il giudice dell’esecuzione ritiene la propria incompetenza, rilevando che l’ordine di esecuzione era stato emesso con contestuale sospensione della pena detentiva, inferiore al quadriennio, e che pendeva la richiesta di ammissione a misure alternative alla detenzione.

Il condannato propone ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene che l’anticipata esecuzione della sanzione accessoria incide sulla possibilità di espiare la pena principale mediante affidamento in prova al servizio sociale, che postula lo svolgimento dell’attività lavorativa di conducente di veicoli, inibita dal ritiro della patente. Il Procuratore generale chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la questione sottoposta al suo vaglio come attinente all’esecutività della sanzione accessoria del ritiro della patente durante la sospensione della pena detentiva e in pendenza del procedimento per l’ammissione alla misura alternativa. Il riferimento normativo è l’art. 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, che, in caso di applicazione di una misura alternativa, prevede l’esecuzione delle pene accessorie, salvo che il giudice che ha concesso la misura ne disponga la sospensione per le esigenze di reinserimento sociale.

La disposizione, riferita all’ipotesi di positivo scrutinio della richiesta di misura alternativa, va letta, per l’affidamento in prova, in combinazione con l’art. 47, comma 12, legge n. 354/1975, come novellato dall’art. 1, comma 7, legge 9 gennaio 2019, n. 3. Poiché l’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue, ne deriva a contrario che l’effetto estintivo si comunica al ritiro della patente, sanzione accessoria temporanea.

Richiamando un proprio precedente (Sez. I n. 36870 del 2023), la Corte afferma che, in tema di pene accessorie, l’esecuzione può avvenire in qualsiasi momento successivo al giudicato, salvo il caso di incompatibilità con la pena principale. Ne consegue che, in costanza di sospensione della pena detentiva e in pendenza del procedimento per l’ammissione alla misura alternativa, la sanzione accessoria può essere eseguita per autonoma determinazione delle autorità competenti.

Il motivo del ricorrente non persuade. La Corte ricorda innanzitutto che il ritiro della patente ex art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha natura di pena accessoria e non di sanzione amministrativa, come conferma la giurisprudenza costituzionale, che ne ha riconosciuto la funzione punitiva, retributiva o dissuasiva. La divaricazione della disciplina applicabile, dopo il giudicato, alla pena detentiva e a quella accessoria trova giustificazione nell’esigenza di assicurare a quest’ultima la concorrente funzione preventiva.

Quanto alla dedotta compromissione del percorso rieducativo, la delibazione dell’istanza di affidamento in prova dovrà necessariamente tenere conto della prospettiva di reinserimento lavorativo e della possibilità, prevista dall’art. 51-quater legge n. 354/1975, che il Tribunale di sorveglianza disponga la sospensione dell’esecuzione del ritiro della patente in funzione delle esigenze di reinserimento. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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