Deposito telematico collettivo irricevibile se ricorrenti non censiti nel fascicolo digitale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 116 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni che regolano la formazione digitale del fascicolo processuale contabile non sono mere prescrizioni formali, ma norme di rito idonee a incidere sull’ordinato svolgimento del processo. La loro violazione, in presenza di un pregiudizio effettivo alla valida costituzione del fascicolo, determina l’irricevibilità del ricorso e non una semplice irregolarità. Il deposito telematico di un ricorso collettivo che non censisce nel sistema i dati anagrafici dei ricorrenti diversi dal capofila, e che ometta le attestazioni di conformità delle procure, non consente la valida formazione del fascicolo digitale e impedisce la trattazione nel merito delle posizioni non censite.
Il Fatto
Un difensore depositava in via telematica, tramite la piattaforma DAeD, un ricorso con l’indicazione di 479 nominativi di pensionati, già appartenenti alla Guardia di Finanza, che chiedevano il riconoscimento della perequazione piena delle pensioni per il biennio 2023-2024, contestando l’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 e sollecitando la rimessione alla Corte costituzionale della relativa questione di legittimità.
In fase di compilazione del modulo di deposito veniva indicato quale unico ricorrente il solo capofila, omettendo i dati degli altri 478. Il difensore tentava di integrare i nominativi mediante un file inviato a mezzo PEC e depositava in un secondo momento le procure e un’attestazione di conformità. La Segreteria accettava il deposito con osservazioni. L’INPS eccepiva l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto dichiarato irricevibili le memorie depositate dopo l’udienza di discussione, perché pervenute dopo il deposito del dispositivo. Ha poi affrontato la ricevibilità del ricorso richiamando l’art. 6 c.g.c., che fonda il processo contabile sull’informatizzazione dei giudizi, e le previsioni degli artt. 4 e 6 del d.P. n. 126/2022, come modificati dal d.P. n. 115/2024.
La digitalizzazione assume il rango di norma di rito. La sua violazione non è relegabile tra le inosservanze meramente formali e può condurre, secondo la gravità, a nullità o a irregolarità sanabili. Il giudice ha quindi escluso la prospettazione del ricorrente secondo cui l’atto analogico, ancorché digitalizzato, prevalga sulle regole del processo digitale.
Nel caso concreto, il difensore ha compilato il modulo con il solo nominativo del capofila. Il sistema, già all’epoca, consentiva l’indicazione di più ricorrenti: la ricevuta avrebbe dovuto recare la dicitura “ed altri”, assente nel deposito in esame. La Corte ha escluso che la Segreteria dovesse colmare le inadempienze della parte, degradando le norme sul processo digitale a disposizioni prive di carattere precettivo.
Ulteriori vizi hanno riguardato le procure alle liti. L’art. 29 c.g.c. e l’art. 83 c.p.c. impongono che ciascuna copia sia munita di attestazione di conformità; l’attestazione collettiva, inviata separatamente, non soddisfa il requisito. Il giudice ha rilevato plurime difformità: codici fiscali divergenti, dati illeggibili, procure mancanti e posizioni di eredi prive dei dati essenziali.
Poiché la compilazione corretta dei dati per il solo capofila rendeva il ricorso ricevibile nei suoi confronti, il ricorso è stato dichiarato irricevibile per gli altri 478 nominativi. Nel merito, il giudice ha preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2025, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità sull’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022, e ha respinto il ricorso, compensando le spese.
Nota della Redazione
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