Il giudicato esterno copre il dedotto e il deducibile (Cass. civ. Sez. III n. 457 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto: comprende non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate, ma anche tutte le questioni proponibili in via di azione o eccezione che, ancorché non dedotte, siano comuni ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte e costituiscano premesse logiche necessarie della pronuncia. Restano fuori dal giudicato le questioni che non potevano essere proposte prima del sorgere del fatto giuridico da cui scaturiscono. L’accoglimento della domanda ex art. 2932 cod. civ., passato in giudicato, non solo qualifica l’accordo come contratto preliminare, ma ne presuppone la implicita validità ed efficacia, precludendo ogni successiva deduzione, domanda od eccezione volta a diversa qualificazione del contratto o alla sua declaratoria di invalidità o inefficacia. Il ricorso che riproponga tali questioni è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.
Il Fatto
Un soggetto conveniva in giudizio l’originario promissario venditore con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., chiedendo il rilascio immediato di una porzione immobiliare. Deduceva di essere divenuto proprietario in forza di una sentenza del tribunale che aveva accolto, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., la sua domanda di esecuzione in forma specifica di un preliminare di compravendita stipulato con scrittura privata.
Il convenuto eccepiva la nullità derivata di quella sentenza per omessa notifica dell’atto di citazione, la nullità della scrittura privata ex art. 2744 cod. civ., l’indeterminatezza del bene e proponeva domande riconvenzionali. Il giudicato esterno costituito dalla sentenza ex art. 2932 veniva ritenuto preclusivo di ogni valutazione. Il tribunale accolse la domanda attorea; la corte d’appello rigettò il gravame. Il soccombente ricorse per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama anzitutto il principio consolidato secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, colpendo tutto ciò che rientra nel suo perimetro e incidendo, sul piano sostanziale, tanto sull’esistenza del diritto azionato quanto sull’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti. Restano fuori solo i fatti successivi e quelli che comportano mutamento di petitum e causa petendi, fermo il requisito dell’identità delle persone.
Nel caso concreto la corte territoriale aveva rilevato il passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo la domanda ex art. 2932 cod. civ., aveva qualificato la scrittura come contratto preliminare valido ed efficace. Da tale statuizione discende la preclusione all’esame di ogni domanda o eccezione volta a una diversa qualificazione dell’accordo, all’accertamento di una simulazione o della violazione del divieto del patto commissorio ex art. 2744 cod. civ., ovvero alla nullità per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 cod. civ.
La Corte respinge anche il richiamo all’art. 34 cod. proc. civ., osservando che l’accenno è assertivo e trascura la distinzione tra causa pregiudiziale e questione pregiudiziale. L’accertamento compiuto in ordine a un punto fondamentale comune a entrambe le cause, premessa logica indispensabile della statuizione, preclude il riesame dello stesso punto, senza che occorra una domanda di parte volta a ottenere la decisione con efficacia di giudicato: la previsione dell’art. 34 riguarda la sola pregiudizialità in senso tecnico, non quella logico-giuridica.
Ne deriva che l’accoglimento dell’azione ex art. 2932 cod. civ. implica la qualificazione dell’accordo come preliminare e presuppone la sua implicita validità, con conseguente preclusione da giudicato esterno. Il primo motivo è quindi inammissibile ex art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.; i restanti motivi, per connessione, sono assorbiti. Segue la condanna alle spese, con distrazione, e l’applicazione delle sanzioni ex art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ., nonché del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1346 c.c. – Requisiti
- Art. 2744 c.c. – Divieto del patto commissorio
- Art. 2932 c.c. – Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
- Art. 34 c.p.c. – Accertamenti incidentali
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 360-bis c.p.c. – Inammissibilità del ricorso
- Art. 702-bis c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197