Ricevitore del lotto agente contabile e responsabilità per mancato riversamento (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 236 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare di ricevitoria del gioco del lotto, in quanto soggetto tenuto alla rendicontazione e al riversamento dei proventi incassati secondo il d.P.R. n. 303 del 7 agosto 1990, assume la qualità di agente contabile. Il mancato versamento delle somme dovute all’Erario configura una responsabilità contabile soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. In tale ipotesi opera il principio di inversione dell’onere della prova ex art. 194 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827, spettando al convenuto dimostrare che il mancato versamento non gli è imputabile. La consapevole violazione degli obblighi concessori integra il dolo e giustifica la condanna al risarcimento del danno erariale, oltre interessi legali.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il già titolare di una ricevitoria del lotto per sentirlo condannare al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in euro 63.805,19, derivante dal mancato riversamento dei proventi del gioco incassati.
Il rapporto concessorio, regolato da atto del 15 settembre 2015, imponeva al concessionario di versare le somme incassate. L’Agenzia delle dogane e dei Monopoli ha contestato con tre distinte note il mancato versamento dei proventi relativi alle settimane intercorse tra il 26 settembre e il 2 ottobre 2018. A fronte della mancata regolarizzazione, con atto del 27 febbraio 2019 è stata disposta la revoca della concessione e il contestuale incameramento del deposito cauzionale, con ritiro materiale della licenza. Il convenuto non si è costituito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha dato atto della regolare notifica della citazione e del decreto, perfezionata ex art. 140 c.p.c., della cui effettiva conoscenza vi è prova. Non essendosi il convenuto costituito, ne è stata dichiarata la contumacia ex art. 93 c.g.c.
Nel merito la domanda attrice è stata ritenuta fondata. La normativa richiamata dal requirente individua espressamente gli obblighi dei titolari di ricevitoria del gioco del lotto, compresi quelli di rendicontazione e versamento. Da tali obblighi deriva la natura di agente contabile del ricevitore e, di conseguenza, la configurabilità di una specifica responsabilità contabile per il mancato riversamento delle somme dovute.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza contabile sul punto, confermando l’orientamento consolidato. Nel caso di specie è risultato ampiamente provato il mancato versamento delle somme incassate, in assenza di alcuna giustificazione idonea a dimostrare che l’omissione non fosse imputabile al convenuto.
La Corte ha applicato il principio di inversione dell’onere della prova che regola le ipotesi di responsabilità strettamente contabile ex art. 194 del r.d. n. 827 del 1924. Il convenuto non ha fornito alcuna prova liberatoria, non dimostrando l’insussistenza del nesso causale contabile né che il danno fosse concausato da condotte gravemente colpose di terzi.
Sotto il profilo psicologico il Collegio ha ritenuto che il ricevitore abbia agito con dolo, emergendo la consapevole violazione delle disposizioni normative e regolamentari e la totale noncuranza delle richieste formulate. La Corte ha inoltre chiarito che non esiste un principio generale ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi, richiamando la giurisprudenza di secondo grado di questa Corte. Il convenuto è stato quindi condannato al pagamento della somma richiesta, oltre interessi legali, e delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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