Cessazione della materia del contendere e spese nel giudizio contabile pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 571 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile l’istituto della cessazione della materia del contendere trova applicazione, in assenza di espressa previsione, in forza del rinvio dinamico dell’art. 7, comma 2, del c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile e dell’elaborazione giurisprudenziale consolidata. Esso presuppone la sopravvenienza di fatti che eliminino ogni ragione di contrasto tra le parti e la conseguente carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., poiché una pronuncia di merito non avrebbe più alcuna utilità. La definizione del giudizio in tali termini non esime il giudice dalla statuizione sulle spese, da risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il pubblico dipendente ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in base al beneficio dell’art. 44 del R.D. n. 1290/1922, esteso dal legge n. 539/1950, con incremento dell’1,25% o del 2,50% secondo il grado tabellare di invalidità.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente di un ente locale, aveva subito un trauma in servizio con riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del grado di invalidità rientrante nell’ottava categoria della Tabella A. Con sentenza del giudice del lavoro era stato riconosciuto il beneficio dell’art. 44 del R.D. n. 1290/1922 e dell’legge n. 539/1950, con condanna dell’ente al pagamento della relativa indennità. Il Comune, incaricato di trasmettere le certificazioni retributive all’ente previdenziale, commetteva una serie di errori nel calcolo dell’adeguamento e nella trasmissione dei dati, cosicché il ricorrente otteneva un incremento pensionistico inferiore a quello spettante. Esperiti inutilmente i solleciti, adiva la Corte dei conti chiedendo la rideterminazione del trattamento pensionistico e la condanna dell’ente locale e dell’INPS al pagamento delle differenze maturate.

L’INPS si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva — non avendo ricevuto dall’ente datore di lavoro variazioni retributive utili — e la prescrizione quinquennale. Nel corso del giudizio, a seguito della definitiva certificazione dell’ultimo miglio trasmessa dal Comune, l’ente previdenziale riliquidava la pensione e corrispondeva gli arretrati, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente aderiva alla richiesta, con riserva delle spese.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile premette che il beneficio economico spettante è fuori contestazione: si tratta dell’incremento stipendiale vitalizio previsto dall’art. 44 del R.D. n. 1290/1922, originariamente destinato ai mutilati per fatti di guerra e poi esteso dal legge n. 539/1950 al personale civile e militare invalido per fatti di servizio, riconosciuto al ricorrente con sentenza del giudice del lavoro.

La Corte ricostruisce quindi il quadro dell’istituto: la cessazione della materia del contendere, pur priva di disciplina espressa nel processo contabile, opera in virtù del rinvio dinamico dell’art. 7, comma 2, del c.g.c. e della giurisprudenza contabile e di legittimità. Essa rappresenta una modalità atipica di definizione della causa che postula la sopravvenienza di fatti idonei a eliminare ogni posizione di contrasto e la successiva carenza dell’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c..

Il giudice richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la cessazione presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento e sottopongano conclusioni conformi; residuando un contrasto solo sulle spese, questo va risolto con il criterio della soccombenza virtuale. Nel caso concreto l’INPS ha confermato la riliquidazione e il pagamento delle differenze, documentati dal cedolino pensionistico e dalla visura degli archivi informatici, e il ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta.

Quanto alle spese, la Corte rileva che il versamento degli arretrati è avvenuto dopo il deposito del ricorso e solo in virtù dell’aggiornamento dei dati operato dal Comune in data 6.3.2024. È a causa degli errori dell’ente locale nel calcolo dell’adeguamento e nella trasmissione della documentazione che il ricorrente è stato costretto ad agire. Il Comune di Atripalda va pertanto condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate in 600,00 euro e distratte in favore dell’avvocato antistatario, mentre le spese tra ricorrente e INPS sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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