Porto d’armi: la remissione della querela non elide il disvalore delle condotte (TAR Piemonte n. 1697 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo può fondarsi su condotte penalmente rilevanti che, pur concluse con remissione della querela e sentenza di non doversi procedere, non risultino smentite e siano espressive di una personalità scarsamente incline al rispetto delle regole sociali. Ai sensi degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931, il giudizio di affidabilità postula una condotta irreprensibile e un assoluto equilibrio, non rendendosi necessari né un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso. La remissione della querela non preclude all’amministrazione di valutare la gravità storica dell’episodio e non elimina, sul piano fattuale, i comportamenti rilevanti ai fini del giudizio di inaffidabilità nella detenzione delle armi.

Il Fatto

Il Questore di Novara rigettava l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo presentata dall’odierno ricorrente. Il provvedimento si fondava sulla pendenza di un procedimento penale per danneggiamento e minaccia, ritenuti ostativi al rilascio di autorizzazioni in materia di armi ai sensi degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Piemonte, deducendo la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 10, 11 e 43 T.U.L.P.S. e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Sosteneva che il richiamo all’art. 612 c.p. fosse erroneo, che il solo reato contestato fosse il danneggiamento — risalente al 2016 e appartenente ai reati contro il patrimonio — e che la querela era stata rimessa, con sentenza di non doversi procedere. La domanda cautelare era respinta. Il Ministero dell’Interno e la Questura si costituivano chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Muove dalla descrizione dei fatti contenuta nel decreto di citazione diretta a giudizio: il ricorrente, in concorso con il padre, con minaccia consistita nel colpire con una mano lo specchietto retrovisore dell’autovettura con a bordo il proprietario, deteriorava il bene rendendolo inservibile. Tale condotta, per il TAR, conduceva condivisibilmente all’adozione del diniego.

Il concetto di affidabilità richiesto dagli artt. 10, 11 e 43 del T.U.L.P.S. postula il concorso di una condotta assolutamente irreprensibile e di un assoluto equilibrio psicofisico. L’art. 43, comma 2, T.U.L.P.S. consente di ricusare la licenza a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi. Il provvedimento impugnato ha preso atto di circostanze obiettivamente preclusive, valorizzando il deferimento dell’interessato all’autorità giudiziaria.

Quanto al danneggiamento, il Collegio osserva che si tratta di condotte connotate da particolare disvalore rispetto ai principi della convivenza e alla tutela della pubblica incolumità, espressive di una personalità poco incline al rispetto delle regole sociali. La remissione della querela non può elidere tale disvalore: secondo giurisprudenza consolidata, non preclude all’amministrazione di valutare la gravità dell’episodio e non elimina i comportamenti rilevanti ai fini del giudizio di inaffidabilità. Le condotte, peraltro, non risultano smentite dal ricorrente, che si è limitato a dedurne la risalenza nel tempo.

Il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui, ai sensi degli artt. 39 e 43 del R.D. n. 773/1931, i poteri interdittivi possono esercitarsi non solo in presenza di condanne o procedimenti penali, ma anche quando il soggetto sia ritenuto capace di abusare delle armi o non dia affidamento di non abusarne. Anche episodi di modesto rilievo criminale possono giustificare provvedimenti restrittivi, quando ingenerino il semplice sospetto che il detentore possa abusarne per difetto di pieno autocontrollo.

Ne deriva l’esclusione di qualsiasi vizio di carenza di motivazione o difetto di istruttoria: l’amministrazione può fondare il giudizio di non affidabilità valorizzando situazioni non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato, senza necessità di un giudizio di pericolosità sociale o di un comprovato abuso. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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