Reati ostativi e rinnovo permesso soggiorno senza valutazione pericolosità concreta (TAR Sicilia n. 1969 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le condanne riportate per i reati richiamati dall’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. integrano causa automatica ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. La valutazione di pericolosità non va compiuta dall’Amministrazione in concreto, perché è espressa preventivamente dal legislatore in ragione del disvalore dei reati e dell’allarme sociale che ne deriva. L’unica eccezione è costituita dalla presenza di significativi e comprovati rapporti familiari con soggetti residenti in Italia, che impongono la comparazione discrezionale dei contrapposti interessi. In presenza di un reato ostativo, i soli elementi sopravvenuti rilevanti sono i provvedimenti che rimuovono la causa ostativa; non assumono rilievo la successiva corretta condotta di vita, l’espiazione della pena, l’estinzione del reato o i percorsi riabilitativi.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998. Il Questore respingeva l’istanza rilevando una condanna, confermata in appello e divenuta irrevocabile, per i reati di cui agli artt. 570 e 572 cod. pen., reputati ostativi al rinnovo.
Avverso il diniego il ricorrente proponeva ricorso gerarchico al Prefetto, che lo respingeva confermando la natura ostativa della condanna. Il ricorrente impugnava allora entrambe le determinazioni davanti al giudice amministrativo, deducendo la risalenza nel tempo di alcune condotte, la non ostatività dei reati ai fini del soggiorno e l’omessa valutazione della sua pericolosità in concreto. L’Amministrazione resisteva deducendo l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che impone il rifiuto del rinnovo quando manchino i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno, salvo che siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio. Richiama quindi l’art. 4, comma 3, del medesimo testo unico, che non ammette in Italia lo straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Nel caso concreto il ricorrente ha riportato condanna per il reato di cui all’art. 572 cod. pen., che rientra tra quelli elencati nella norma processuale e, dunque, tra i reati ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. Da qui il rigetto della censura relativa alla dedotta non ostatività dei reati commessi.
Il Collegio aderisce all’orientamento prevalente, da cui non ravvisa motivo di discostarsi: le condanne per i reati richiamati dall’art. 4 del testo unico sull’immigrazione costituiscono causa automatica ostativa, senza che occorra una specifica valutazione di pericolosità del condannato. Tale giudizio è infatti espresso in via preventiva e diretta dal legislatore, in considerazione del grave disvalore dei fatti e del particolare allarme sociale che ne deriva, come affermato dallo stesso TAR Catania, sez. IV, n. 894 del 2024.
L’unica eccezione è data dalla presenza di significativi e comprovati rapporti familiari con soggetti residenti in Italia, che impongono la valutazione discrezionale comparativa di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. Nel caso di specie la fattispecie non ricorre; l’Amministrazione ha anzi valorizzato la natura dei reati commessi, rilevando l’attitudine alla commissione di fatti penalmente rilevanti.
Quanto agli elementi sopravvenuti favorevoli, in particolare l’avvenuta espiazione della pena, il Collegio osserva che l’art. 5, comma 5, prima parte, richiede che i nuovi elementi siano tali da consentire il rilascio o il rinnovo. In presenza di un reato ostativo, il solo elemento rilevante è il provvedimento che annulla la causa ostativa, ossia l’eventuale riforma della sentenza nei gradi successivi, mentre non rileva la successiva corretta condotta di vita. Né la valutazione sulla pericolosità viene meno in caso di sospensione condizionale della pena, di estinzione del reato o della pena, o di percorsi riabilitativi e affidamento in prova. Il ricorrente, infine, non ha allegato elementi documentali idonei a comprovare lo svolgimento di regolare attività lavorativa in data anteriore al diniego. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 570 c.p. – Violazione degli obblighi di assistenza famigliare
- Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi
- Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza