Prova del danno da fermo tecnico ammessa per presunzioni (Cass. civ. Sez. III n. 9042 del 06.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato non è in re ipsa e deve essere allegato e provato. La prova può tuttavia essere raggiunta anche mediante presunzioni, poiché non è esigibile la dimostrazione compiuta di tutti i pregiudizi connessi all’indisponibilità del mezzo. Il danneggiato non può limitarsi a provare la mera indisponibilità del veicolo, ma il verificarsi del danno può essere desunto dal ragionamento presuntivo. Resta fermo che il giudice di merito può escludere il risarcimento quando manchi la prova della spesa sostenuta per il mezzo sostitutivo.

Il Fatto

Un proprietario di veicolo, tamponato da altro mezzo assicurato, noleggiava un’auto sostitutiva in attesa della riparazione e cedeva il credito risarcitorio relativo al fermo tecnico a una società. Quest’ultima conveniva in giudizio la compagnia assicuratrice e la proprietaria del veicolo per ottenere il pagamento dell’importo.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda per mancata prova della necessità del noleggio. Il Tribunale di Roma, in appello, confermava la decisione, rilevando la genericità della prova del danno e la non coincidenza tra il periodo necessario alla riparazione e la durata del noleggio. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 2043 cod. civ. e dell’art. 2054 cod. civ., lamentando che il giudice di merito avesse disatteso l’orientamento di legittimità in materia di prova del danno da fermo tecnico.

La Corte conferma il principio, richiamando Sez. III n. 27389 del 2022, secondo cui la dimostrazione della spesa per il noleggio di un mezzo sostitutivo consente di indurre per presunzione il nesso causale con l’illecito, e Sez. III n. 13173 del 2023, che include tra le voci risarcibili la perdita di valore del mezzo per prolungata indisponibilità, provabile anche con presunzioni.

Il Collegio corregge però la motivazione del Tribunale nella parte in cui aveva preteso una prova positiva di tutti i pregiudizi patiti: non è esigibile una dimostrazione compiuta, ma non basta la sola deduzione del fermo del veicolo.

La decisione impugnata conserva una ratio decidendi non censurata: la mancata prova della spesa sostenuta, non essendo stata depositata la fattura del noleggio. Il rigetto del motivo discende da tale assorbente rilievo.

Il secondo motivo, per violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 cod. proc. civ., è in parte inammissibile, perché impinge nel riesame del fatto, e in parte infondato, non essendo la motivazione apparente: i capitoli di prova testimoniale erano generici. Il terzo motivo, sulle spese, è inammissibile, rientrando la compensazione nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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