NASpI: niente decadenza per il socio-amministratore di s.r.l. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11643 del 03.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza di cui all’art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015 non è applicabile al socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata che non abbia comunicato la propria qualità e il reddito presuntivamente derivante, poiché tali figure non implicano di per sé lo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale, presupposto di fatto testualmente richiesto dalla norma. L’assimilazione contributiva e previdenziale di tali soggetti al lavoratore autonomo, prevista dall’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, opera a prescindere dallo svolgimento di una qualche attività a beneficio della società e solo in relazione al reddito prodotto, senza poter estendere l’ambito delle fattispecie decadenziali oltre i significati consentiti dal dato testuale. L’interpretazione sistematica incontra il limite posto dall’art. 14 prel. c.c., che restringe la gamma dei significati ammissibili per le disposizioni che prevedono decadenze.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto in sede amministrativa il rifiuto della prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI). L’INPS aveva motivato il diniego rilevando che l’interessato non aveva comunicato, nei trenta giorni dalla domanda, la sua qualità di socio e amministratore di una società a responsabilità limitata né il reddito da essa presuntivamente derivante.

La domanda giudiziale proposta dall’interessato era stata accolta in primo grado. La Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 13.07.2018, aveva confermato la pronuncia. Avverso tale decisione l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria; l’interessato ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 1, e 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, in riferimento all’art. 12 prel. c.c. Secondo l’Istituto, la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che la decadenza prevista dall’art. 10 non potesse estendersi alla mancata comunicazione dello svolgimento di un’attività fiscalmente assimilata a quella di lavoro dipendente e del reddito da essa derivante.

La Corte ritiene il motivo infondato. La decadenza di cui all’art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015 non è applicabile al socio e consigliere di amministrazione di una s.r.l., perché tali figure non implicano di per sé lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o imprenditoriale soggetta all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, del medesimo decreto. Il Collegio richiama sul punto Cass. nn. 6933 e 22921 del 2024, alle quali intende assicurare continuità.

La Corte ribadisce che l’assimilazione, ai fini contributivi e previdenziali, della qualità di socio e consigliere di amministrazione di s.r.l. a quella del lavoratore autonomo, prevista dall’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, opera a prescindere dallo svolgimento di una qualche attività lavorativa a beneficio della società e solo in relazione al reddito prodotto, come già affermato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010. Tale assimilazione non può di per sé condurre a una diversa interpretazione del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 11, lett. c), ove il presupposto di fatto della decadenza è testualmente individuato nella mancata comunicazione di “un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale”.

Il Collegio esclude che l’equiparazione previdenziale del socio-amministratore al lavoratore autonomo possa attribuire all’espressione normativa il significato voluto dall’INPS. L’interpretazione sistematica, pur funzionale a prevenire antinomie nel medesimo tessuto normativo, deve muoversi nell’ambito dei significati consentiti dall’elasticità del significante testuale della legge, tenendo conto che la gamma di tali significati appare vieppiù ristretta, per le fattispecie che prevedono decadenze, dall’art. 14 prel. c.c.

Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate per essersi consolidato il principio cui è stata data continuità in epoca successiva alla proposizione del ricorso. In considerazione del rigetto, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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