Licenziamento e prova testimoniale non ammessa: onere di decisività (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11950 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova è denunciabile in cassazione, a norma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo ove investa un punto decisivo della controversia e la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie poste a fondamento del convincimento del giudice di merito. La censura che non ne evidenzi la decisività è inammissibile. La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo resta inoltre preclusa dalla configurabilità della doppia conforme, che ricorre anche quando le due statuizioni di merito siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali, non ostando che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un ente locale, impugna il licenziamento per giusta causa intimatogli nell’aprile 2018 per l’uso abnorme di una carta carburante assegnatagli per il rifornimento esclusivo di un automezzo comunale, in un periodo compreso tra il 2016 e il 2017.
Il Tribunale respinge l’impugnazione, disattese le eccezioni preliminari sulla tardività della contestazione ai sensi dell’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001. La Corte d’appello di Palermo riforma la decisione per violazione del principio di immediatezza della contestazione, con ordine di reintegrazione e pronunce risarcitorie. La Cassazione, con sentenza di rinvio, cassa per la tempestività della contestazione. Riassunta la causa, la Corte d’appello respinge l’originaria impugnazione, esclusa la lesione del diritto di difesa, ritenendo provato l’addebito e proporzionata la misura espulsiva. Il lavoratore propone quindi ricorso per cassazione con due motivi; il ricorso viene dichiarato inammissibile.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2967 cod. civ., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., censurando il mancato espletamento delle richieste istruttorie formulate in primo grado e reiterate in reclamo.
La censura è inammissibile: nei termini formulati non evidenzia la decisività delle richieste istruttorie, tanto più a fronte dell’articolata e compiuta ricostruzione in fatto della sentenza impugnata sulla sussistenza del fatto contestato. La Corte richiama il consolidato indirizzo per cui il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova è deducibile solo se la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie, sì che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. Sez. L n. 18072 del 2024; in senso conforme Cass. Sez. I n. 30721 del 2024).
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento a una prassi dell’ufficio nell’utilizzo delle carte carburanti. Anche tale censura è inammissibile: non si deduce l’omessa valutazione di un fatto storico oggetto di discussione fra le parti, bensì una valutazione giuridica sulla asserita rilevanza esimente della prassi, peraltro espressamente esaminata e superata nella sentenza impugnata.
La doglianza è inoltre preclusa dalla configurabilità della doppia conforme, con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La doppia conforme ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali, non ostando che il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta (Cass. Sez. 6-2 n. 7724 del 2022).
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2967 c.c. – Effetto dell'impedimento della decadenza
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso