Liquidazione delle spese di lite immune dai minimi tariffari ma non simbolica (Cons. Stato n. 6388 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di spese di lite, a seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali disposta dall’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, non sussiste il vincolo legale dell’inderogabilità dei minimi tariffari già previsto dall’art. 24 della legge n. 794/1942. Il giudice liquida il compenso facendo riferimento ai parametri del D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, ma può discostarsene motivatamente; in caso di scostamento apprezzabile e rilevante dai limiti di oscillazione tabellari è tenuto a indicare i criteri seguiti. Unico limite normativo è l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione. La liquidazione immotivata in misura manifestamente inferiore ai parametri lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Il Fatto

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna accoglieva il ricorso proposto da una docente e ordinava al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’attribuzione della Carta elettronica, con accredito dell’importo di euro 2500,00. Il giudice di primo grado liquidava però le spese di lite in 400,00 euro, richiamando il carattere seriale della controversia.

La parte appellante, a mezzo del difensore antistatario, impugna la sentenza nella parte relativa alla refusione delle spese, ritenuta solo simbolica e non consona al decoro della professione, in quanto inferiore ai minimi tariffari dei D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018. Chiede la riforma della statuizione e la condanna del Ministero a somme rispettose dei minimi tabellari, quantificate in euro 1.355,00.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza della Sezione formatasi su fattispecie sovrapponibili, che riconosce al TAR ampi poteri discrezionali nella statuizione sulle spese e la possibilità di far luogo alla compensazione per giusti motivi, valutate le circostanze del caso concreto. Quando però il giudice dispone la condanna, deve regolare le spese avendo riguardo ai parametri generali degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55/2014, considerando caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, natura, difficoltà e valore dell’affare, condizioni del cliente, risultati conseguiti e complessità delle questioni, con possibile aumento o diminuzione fino al 50 per cento rispetto ai valori medi tabellari.

Sul piano sistematico, il Consiglio di Stato ricorda che il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato dall’art. 9 della legge n. 27/2012 e che la legge n. 247/2012 ha ricondotto la determinazione del compenso ai parametri ministeriali. Ne deriva il superamento del vincolo legale di inderogabilità dei minimi, ma non la libera determinazione del giudice: i parametri del D.M. n. 55/2014 restano il riferimento, salvo scostamento motivato.

Il Collegio precisa che i decreti ministeriali sopravvenuti vanno interpretati in senso conforme alle disposizioni primarie ispirate ai principi di libertà e concorrenza degli artt. 2, 3 e 41 Cost., non potendo un atto amministrativo di secondo grado vincolare il giudice oltre le previgenti previsioni di legge.

Su questa base, la liquidazione immotivata in misura manifestamente inferiore ai parametri non integra di per sé violazione di legge. Tuttavia, la riduzione fondata sul solo carattere seriale del contenzioso, senza ulteriori argomentazioni, si palesa suscettibile di intaccare l’effettività della tutela di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 CDFUE. La serialità, osserva la Sezione, non giustifica un’eventuale compensazione, potendo semmai aggravare la responsabilità dell’amministrazione che insista in un contegno già riconosciuto illegittimo, in violazione del principio di leale collaborazione.

L’appello è quindi accolto in parte. Il Collegio, per l’effetto devolutivo, procede a nuova liquidazione equitativa delle spese di primo grado in euro 800,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado sono compensate in ragione del solo parziale accoglimento, avendo la parte richiesto una somma superiore a quella riconosciuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2233 c.c.

Tutte le 326 sentenze sull'art. 2233 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *