Specificità dei motivi di appello e riproposizione delle ragioni di primo grado (Cass. civ. Sez. V n. 23106 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito tributario la specificità dei motivi di appello, richiesta dall’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni e delle argomentazioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo, quando queste esprimano di per sé le ragioni di critica della pronuncia appellata nel suo intero contenuto. La relativa valutazione va operata con riferimento al tenore complessivo dell’atto di gravame, dovendosi desumere le ragioni di critica del decisum anche per implicito dalle premesse in fatto, dalla parte espositiva e dalle conclusioni. La disposizione deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di norma eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire l’effettività del sindacato sul merito ogni volta che nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado.

Il Fatto

La contribuente impugnava davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado un sollecito di pagamento notificatole in relazione a due presupposte cartelle. La domanda era disattesa e l’appello proposto avverso tale decisione veniva dichiarato inammissibile dal giudice del gravame, sul rilievo che le doglianze veicolate nell’atto di impugnazione erano le stesse già oggetto del ricorso introduttivo, senza che si apprezzasse una critica diretta alla motivazione della sentenza impugnata.

La contribuente ricorre quindi per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, e assume che la declaratoria di inammissibilità si porrebbe in contraddizione con il contenuto della sentenza gravata, che aveva ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione in quanto la prescrizione per i tributi erariali è decennale, e con gli stessi motivi di appello, che avevano riguardato la maturata prescrizione decennale per il tributo erariale e quella triennale per la tassa automobilistica. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che il giudice del gravame ha affermato il difetto di specificità dei motivi di appello senza dar conto dei contenuti tanto della sentenza impugnata quanto dello stesso proposto gravame. Ha quindi premesso che la specificità dei motivi non può che confrontarsi con il decisum oggetto di impugnazione, richiamando Cass., 9 settembre 2022, n. 26560.

Su questa base la Corte ha enunciato il principio per cui, nel rito tributario, la specificità dei motivi di appello non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo o delle controdeduzioni, quando queste esprimano di per sé le ragioni di critica della pronuncia appellata nel suo intero contenuto, richiamando sul punto Cass., 20 dicembre 2018, n. 32954, Cass., 5 ottobre 2018, n. 24641, Cass., 20 gennaio 2017, n. 1461 e Cass., 1 luglio 2014, n. 14908.

La specificità va poi correlata al tenore complessivo dell’atto di gravame, desumendosi le ragioni di critica anche per implicito dall’intero atto considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni, secondo Cass., 26 gennaio 2021, n. 1571, Cass., 21 novembre 2019, n. 30341 e Cass., 24 agosto 2017, n. 20379. La Corte ha inoltre sottolineato che la disposizione deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di norma eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi garantire l’effettività del sindacato sul merito.

Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso restituisce la compiutezza motivazionale del gravame, il quale andava commisurato al tenore della decisione di prime cure. Questa si fondava sulla regolare notifica delle due cartelle e non impugnate e sull’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, in quanto la prescrizione per i tributi erariali è decennale. Il gravame era dunque legittimamente volto a censurare sia l’indistinta ascrizione della prescrizione ai tributi erariali sia la specifica valenza del difetto di atti interruttivi.

La Corte ha infine richiamato il consolidato orientamento per cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha onere né interesse ad impugnare, ed è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione che pretenda un sindacato sulla motivazione svolta ad abundantiam (Cass. Sez. U., 20 febbraio 2007, n. 3840; Cass., 12 dicembre 2024, n. 32092; Cass., 11 ottobre 2022, n. 29529). Il ricorso è stato pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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