Eccezione di prescrizione e interpretazione degli atti di parte in appello (Cass. civ. Sez. III n. 34921 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione degli atti giudiziali della parte, operata dal giudice di appello, è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione. Il sindacato della Corte di cassazione comporta l’identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità perseguite, ricostruita secondo criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall’interpretazione degli atti processuali provenienti dal giudice, ove rileva la funzione obiettivamente assunta dall’atto. Il giudice del merito, nell’individuazione del contenuto e della portata delle domande ed eccezioni, non è vincolato al tenore letterale degli atti, dovendo avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa. L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile o del suo momento iniziale o finale, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni della parte.

Il Fatto

Con sentenza depositata in data 19/5/2021, la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dal locatore e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato quest’ultimo al pagamento, in favore del conduttore, dell’importo di euro 33.709,70 a titolo di restituzione degli importi indebitamente versati in eccesso a titolo di canoni di locazione, ai sensi dell’art. 79 della legge n. 392/78. La corte territoriale ha ritenuto che il primo giudice avesse erroneamente escluso l’avvenuta tempestiva sollevazione, da parte del locatore, dell’eccezione di parziale prescrizione del credito restitutorio, limitando così l’obbligo restitutorio al solo decennio anteriore alla rivendicazione.

Avverso la sentenza d’appello il conduttore propone ricorso per cassazione con un unico motivo, censurando la violazione degli art. 79 della legge n. 392/1978, art. 2938 c.c. e degli artt. 112 e 345 c.p.c. Il locatore resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sostiene che il locatore non avesse affatto sollevato in primo grado un’eccezione di prescrizione, essendosi limitato a eccepire unicamente la decadenza per tardività della domanda restitutoria, e che la prescrizione fosse stata inammissibilmente dedotta per la prima volta in appello, dando luogo all’accoglimento di una domanda nuova. Il thema decidendum risiede dunque nell’interpretazione delle locuzioni utilizzate in primo grado dal locatore, che il giudice di primo grado ha ritenuto inidonee a manifestare la volontà di eccepire la prescrizione e che la corte d’appello ha invece reputato espressive di tale volontà.

Il Collegio richiama il consolidato insegnamento secondo cui l’interpretazione degli atti giudiziali della parte è sindacabile in sede di legittimità solo per la logicità e congruità della motivazione, con identificazione della volontà della parte in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio (Sez. 3, Ordinanza n. 25826 del 01/09/2022; Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014; Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006; Sez. L, Sentenza n. 2467 del 06/02/2006). Il giudice del merito non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti, dovendo avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte (Sez. 1, Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017; Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015).

Nella specie, il ricorrente non specifica i modi dello scostamento dai canoni ermeneutici legali, limitandosi ad argomentare il proprio dissenso dall’interpretazione del giudice d’appello, così risolvendo le censure in una questione di fatto non proponibile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto inammissibile.

In via aggiuntiva, la Corte osserva che l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile o del suo momento iniziale o finale, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni della parte (Sez. L, Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 21357 del 06/10/2020; Sez. 1, Sentenza n. 15631 del 27/07/2016). Tale orientamento è in continuità con il principio secondo cui l’elemento costitutivo dell’eccezione è la manifestazione non equivoca della volontà di far valere l’estinzione del credito per decorso del tempo, mentre il riferimento al termine ha valore di mera prospettazione di una tesi giuridica (Sez. L, Sentenza n. 9825 del 26/07/2000). Nella specie, le locuzioni usate dal locatore appaiono idonee a giustificare la ragionevolezza dell’interpretazione della corte territoriale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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