Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura nel merito delle prove (Cass. civ. Sez. III n. 34995 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c., non basta censurare l’erronea valutazione delle risultanze probatorie: occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ovvero abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma. La violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello legale o, fuori da una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il prudente apprezzamento. Il mero cattivo esercizio di quel potere di apprezzamento è censurabile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti del sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. La richiesta di una diversa lettura del merito è inammissibile.
Il Fatto
Un privato conveniva in giudizio un notaio per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall’esecuzione negligente dell’incarico professionale, in occasione di una compravendita immobiliare stipulata sulla base di una procura speciale autenticata, rivelatasi poi falsa.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda; la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 24/7/2023, confermava il rigetto, pur ritenendo fondate le contestazioni sull’inadempimento del notaio, per difetto di prova del danno. Il ricorrente proponeva allora ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116 e 157 c.p.c.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio conferma la legittimità del procedimento di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 9611 del 10/04/2024: il Consigliere delegato che ha formulato la proposta può far parte del Collegio, non versando in situazione di incompatibilità.
Nel merito, il motivo è inammissibile. La censura non contiene alcuna denuncia del paradigma dell’art. 115 c.p.c., limitandosi a prospettare un’erronea valutazione delle risultanze probatorie. Le Sezioni Unite n. 20867 del 30/9/2020 escludono che la violazione si ravvisi nella mera circostanza che il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre: tale attività è consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., rubricato alla valutazione delle prove.
Quanto all’art. 116, la doglianza è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia preteso di attribuire alla prova un valore diverso oppure quello che il legislatore assegna a una differente risultanza. Nella specie il ricorrente si è limitato a denunciare un preteso cattivo esercizio del potere di apprezzamento, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti: operazione critica non consentita in sede di legittimità.
Parimenti inammissibile è la censura sul mancato esercizio dei poteri istruttori, relativa all’ammissione di documentazione prodotta oltre le preclusioni processuali, trattandosi di doglianza rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Fuori luogo è poi il prospettato travisamento della prova, non rispettando i limiti indicati da Sezioni Unite n. 5792 del 5/3/2024. Infine, il dedotto carattere apparente della motivazione è argomentato attraverso il confronto con elementi tratti aliunde, in contrasto con i criteri delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 7/4/2014.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e, rilevata la conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata, al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 3, c.p.c. e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.