Usura bancaria, interessi moratori e calcolo separato dal tasso corrispettivo (Cass. civ. Sez. I n. 9201 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, data la diversa funzione che gli stessi perseguono, rispettivamente corrispettiva e penale per l’inadempimento. È pertanto necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza: per i corrispettivi ricorrendo alle previsioni dell’art. 2, quarto comma, della legge n. 108 del 1996; per i moratori, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento. L’accertamento del rispetto del margine di tolleranza fissato dalla Banca d’Italia integra un giudizio di fatto, censurabile in cassazione solo con specifica e non generica deduzione.
Il Fatto
Una società aveva chiesto, in pregiudizio della banca, l’accertamento del carattere usurario delle condizioni economiche di un contratto di mutuo ipotecario e l’indeterminatezza o indeterminabilità del tasso d’interesse. Il tribunale, con ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ., aveva respinto le domande e la corte d’appello aveva confermato la decisione.
La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, incentrati sul metodo di verifica dell’usura con riferimento agli interessi di mora pattuiti. La banca ha replicato con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con priorità il motivo relativo alla dedotta necessità di sommare gli interessi moratori e quelli corrispettivi per verificare il superamento del tasso soglia. Il motivo è infondato. La diversa funzione degli interessi — corrispettiva per i primi, penale per l’inadempimento per i secondi — impone il calcolo separato della loro incidenza, non il cumulo materiale.
Il collegio ricostruisce l’orientamento consolidato: la disciplina antiusura, volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del Tegm non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali. Da ciò deriva un’alternativa: ove i decreti rechino la rilevazione, il tasso soglia è dato dal Tegm incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali di tolleranza; ove invece i decreti non rechino tale maggiorazione, la comparazione va effettuata tra il Tegm del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il Tegm rilevato nei decreti. Il principio è ricondotto a Sezioni Unite n. 19597-20.
Nel caso concreto la corte territoriale aveva comunque accertato che l’interesse di mora nel corso del rapporto non aveva mai superato la soglia aggiuntiva del 2,1 per cento, tratta dalla circolare della Banca d’Italia del 3 luglio 2013. La Corte rileva che nei decreti ministeriali la rilevazione della maggiorazione del tasso medio degli interessi di mora è mancata fino al d.m. 25 marzo 2003, e che il contratto risale al 2000.
Il margine di tolleranza mai superato costituisce accertamento di fatto. Le censure della ricorrente su tale profilo si palesano generiche e non argomentano la rilevanza di un tasso soglia diversamente strutturato. Il metodo seguito dalla corte territoriale è immune da censura, perché conforme all’unico criterio concretamente praticabile, richiamato anche da Cass. Sez. 1 n. 14214-22, Cass. Sez. 1 n. 7872-22, Cass. Sez. 1 n. 10250-21 e Cass. Sez. 2 n. 27987-23. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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