Liberazione anticipata applicabile al lavoro di pubblica utilità del magistrato di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 33299 del 10.09.2026)

la parte è indicata per ruolo. Refuso nel testo: “legge 24 novembre 281 n. 689” dove deve intendersi “legge 24 novembre 1981 n. 689”. Refuso: “Cost. cost., sent. 204 del 1974” per “Corte cost., sent. 204 del 1974”. Nel paragrafo 4.2 la locuzione “di cui all’art. 54 Ord. pen.” e “47 comma 12-bis e 54 ord. pen.” alterna maiuscole e minuscole: mera disomogeneità tipografica. La data di deposito non è desumibile dal testo ma è fornita negli ESTREMI: usata nel titolo. Il contrasto interpretativo indicato coinvolge anche la difforme posizione del pubblico ministero (“pubblico ministero ricorrente”), definizione che non trova riscontro nell’atto di impulso, essendo il procedimento instaurato su conflitto di competenza.
CONTENUTO:

Principi di diritto (Massima)
La liberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen. è applicabile alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in forza del combinato disposto degli artt. 57 e 76 della legge n. 689 del 1981, dell’art. 47, comma 12-bis, ord. pen. e del medesimo art. 54 ord. pen. La natura non detentiva della pena in espiazione non costituisce più un discrimine per l’accesso al beneficio: rileva il mancato esaurimento del rapporto esecutivo, non la carcerazione in atto. Quanto alla competenza funzionale, ai sensi dell’art. 69-bis, comma 4, ord. pen., il provvedimento che concede o nega il beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza, con ordinanza reclamabile al tribunale di sorveglianza. Il giudice dell’esecuzione è pertanto funzionalmente incompetente, non superabile in via interpretativa il dato testuale in ragione di eventuali esigenze sistematiche di concentrazione.

Il Fatto

Un condannato ha presentato istanza di liberazione anticipata in relazione a due semestri maturati tra il dicembre 2024 e il dicembre 2025, periodo in cui si trovava in espiazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, irrogatagli con sentenza del 30 settembre 2024.

Il G.i.p. del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di competenza dopo che il magistrato di sorveglianza di Salerno, con provvedimento del 3 marzo 2026, si era dichiarato a sua volta incompetente. Il primo riteneva competente il magistrato di sorveglianza in base alla giurisprudenza di legittimità in materia; il secondo assumeva che la competenza spettasse al giudice dell’esecuzione, perché è questi ad avere in gestione la pena sostitutiva e a conoscerne l’andamento.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente qualificato la situazione come conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., avendo due giudici ordinari ricusato di prendere conoscenza del medesimo fatto, con conseguente stasi del procedimento eliminabile solo con l’intervento della Corte di cassazione.

Nel merito, la Corte ha aderito all’indirizzo già espresso in materia, richiamando Sez. I n. 10302 del 10/01/2025 e Sez. I n. 18955 del 20/03/2025, la cui legittimità è stata confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 114 del 2026. Ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 20-bis cod. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 attuativo della legge delega n. 134 del 2021, ha formalizzato la categoria delle pene detentive brevi; l’art. 71 del medesimo d.lgs. ha ridisegnato le sanzioni sostitutive, ampliandone i limiti di applicabilità fino a quattro anni di reclusione.

Il passaggio decisivo è il richiamo dell’art. 57, comma 1, della legge n. 689 del 1981, secondo cui, per ogni effetto giuridico, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considera come pena detentiva della specie corrispondente a quella sostituita, con equivalenza di un giorno di pena detentiva a un giorno di lavoro sostitutivo. Il novellato art. 76 della legge n. 689 del 1981 richiama espressamente, in quanto compatibili, gli artt. 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis ord. pen.

La Corte ha ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale che ha progressivamente ampliato la portata dell’istituto, dal superamento del requisito dello status detentionis affermato dalle Sezioni Unite n. 15 e n. 16 del 18/06/1991, all’estensione all’affidato in prova e al libero condizionale. Ne ha tratto il principio che la natura detentiva della misura in espiazione non è più elemento dirimente, rilevando il mancato esaurimento del rapporto esecutivo.

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ha osservato la Corte, è imperniato su attività con spiccata attitudine rieducativa e risocializzante, comporta prescrizioni comuni alla semilibertà e alla detenzione domiciliare e persegue finalità di reinserimento sociale. La relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022 ne opera un parallelismo con l’affidamento in prova al servizio sociale. Non emergono dunque indici di incompatibilità sistematica; la competenza è attratta al magistrato di sorveglianza per il dato testuale dell’art. 69-bis ord. pen., non superabile in via interpretativa. Gli atti sono stati trasmessi al magistrato di sorveglianza di Salerno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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