Mandato all’associazione di categoria e verifica della congruità del canone concordato (Cass. civ. Sez. III n. 26029 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., non può risolversi nella contestazione della ricognizione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito. L’associazione di categoria che, in forza dell’incarico ricevuto dalle parti, assiste nella predisposizione del contratto di locazione a canone concordato è titolare di un’obbligo di verifica della corrispondenza delle caratteristiche dell’immobile ai criteri oggettivi fissati dalla legge e dall’accordo territoriale, non esaurendosi il suo compito nella mera ricezione dei dati comunicati dal locatore. La doglianza che censuri l’estensione di tale obbligo introduce un profilo riservato al giudice del merito ed è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Un conduttore convenne in giudizio la locatrice dinanzi al Tribunale per accertare la non conformità del contratto di locazione abitativo, stipulato nel 2009, alla disciplina dei contratti a canone concordato di cui all’art. 2, comma 3, legge n. 431/1998, chiedendo la ripetizione delle somme versate in eccedenza rispetto al canone risultante dall’accordo territoriale e la riconduzione del rapporto a tale parametro.
La locatrice eccepì l’improponibilità della domanda e chiese in via riconvenzionale la restituzione di una somma, instando per la chiamata in causa dell’associazione di categoria incaricata dell’assistenza nella predisposizione del contratto, cui imputava l’eventuale errore nella determinazione del canone. Il Tribunale accolse la domanda del conduttore e anche quella di manleva, condannando l’associazione a tenere indenne la locatrice. La Corte d’appello rigettò il gravame proposto dall’associazione, qualificandone l’attività come mandato e ritenendola tenuta a verificare la conformità dei dati ai parametri dell’accordo. L’associazione ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 1703 cod. civ., sostenendo che l’opera del mandatario si svolgerebbe nel perimetro informativo tracciato dal mandante, senza obbligo di controllo della veridicità dei dati immobiliari forniti. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, richiamando il consolidato principio secondo cui la violazione di legge ricorre per inesatta ricognizione della fattispecie astratta, mentre la falsa applicazione presuppone che la fattispecie concreta sia assunta all’interno di una norma errata; in nessuno dei due ambiti rientra l’allegazione di un’erronea ricognizione del fatto.
La ricorrente, pur evocando formalmente l’art. 1703 cod. civ., non ha individuato l’affermazione in diritto della sentenza impugnata in contrasto con la norma, né ha chiarito quale regola alternativa avrebbe dovuto governare il rapporto. La censura non illustra come la Corte territoriale abbia male interpretato la nozione di mandato, ma contesta l’accertamento relativo al contenuto dell’incarico e alle modalità del suo adempimento, profilo riservato al giudice del merito.
Il secondo motivo prospettava l’interpretazione estensiva dei compiti delle associazioni di categoria, sull’assunto che le norme richiamate prevedano solo la verifica di congruità del canone rispetto ai criteri dell’accordo territoriale. Anche questa doglianza è stata giudicata inammissibile: svolta in modo assertorio, non ha focalizzato l’affermazione in diritto da cui deriverebbe il contrasto con le disposizioni evocate. La Corte ha inoltre rilevato che l’attestazione di conformità e il timbro apposto dall’associazione hanno portata univoca nel senso dell’espletamento dell’attività assistenziale cui la stessa era preposta.
Il terzo motivo deduceva l’errore di percezione del giudice sul contenuto oggettivo della prova e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’indisponibilità, all’epoca del contratto, del dato metrico della superficie nelle visure catastali. La Corte ha replicato che un simile vizio integra semmai un errore revocatorio, con il rimedio dell’impugnazione per revocazione, non attingibile in sede di legittimità. Ha poi chiarito che la valutazione della Corte territoriale non si è fondata sulla visura catastale, ma sulla possibilità per l’associazione di accertare, alla luce delle informazioni rese dalla locatrice, la conformità del contratto ai parametri dell’accordo di cui era firmataria.
Il quarto motivo lamentava la nullità della sentenza per motivazione apparente o incongrua, per non aver considerato che in primo grado era stata necessaria una consulenza tecnica d’ufficio. La Corte lo ha respinto, ricordando che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al «minimo costituzionale» e che la Corte d’appello ha esposto in modo pienamente comprensibile il percorso logico-giuridico, senza alcuna inconciliabilità tra la verifica cartolare richiesta all’associazione e la consulenza disposta per la determinazione concreta del canone. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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