Rescissione del giudicato e verifica effettiva della conoscenza del processo (Cass. pen. Sez. I n. 30401 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., il giudice non può limitarsi al meccanicistico richiamo alle situazioni previste dall’art. 420-bis cod. proc. pen. che autorizzano il processo in assenza. Tali situazioni impongono di accertare, nelle condizioni date e anche con verifiche ufficiose, l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato o la sua volontaria sottrazione a tale conoscenza. L’effettiva conoscenza del procedimento deve riferirsi all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, non potendosi desumere dalla sola dichiarazione o elezione di domicilio compiuta nella fase delle indagini preliminari, quando l’atto introduttivo sia stato notificato presso il difensore di ufficio. La declaratoria di latitanza e la sottoposizione a misura cautelare non escludono, di per sé, l’incolpevole mancata conoscenza del processo.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza del condannato diretta alla rimozione degli effetti del giudicato formatosi su una sentenza della stessa Corte, irrevocabile nel 2022, e alla rimessione in termini per l’accesso ai riti alternativi o per impugnare.
L’istante, dopo essere stato sottoposto a misura cautelare custodiale, era stato scarcerato con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e aveva eletto domicilio; si era poi trattenuto all’estero. Sosteneva di non aver mai ricevuto notifiche degli atti processuali, indirizzate a un recapito diverso da quello eletto, e di non aver compreso la lingua italiana. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva un primo difetto nell’ordinanza impugnata: il giudice dell’esecuzione non ha chiarito la qualificazione dell’istanza. Non è stato precisato se essa vada intesa come restituzione nel termine per impugnare, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. nel testo previgente, oppure come rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen..
Il discrimine è fissato dal regime temporale degli atti: la rescissione riguarda i procedimenti definiti secondo la disciplina dell’assenza introdotta dalla legge n. 67 del 2014, mentre ai procedimenti contumaciali anteriori continua ad applicarsi la previgente disciplina della restituzione nel termine, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 36848 del 2014 e ribadito dalla giurisprudenza successiva.
Sul piano sostanziale, la Corte ricostruisce l’istituto. Le situazioni indicate dall’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. — elezione di domicilio, applicazione di misure, nomina del difensore — non sono presunzioni, ma meri indicatori da valutare in concreto. Il giudice deve verificarne l’effettività: la scelta del domicilio deve essere seria e reale; la misura cautelare deve consentire l’effettiva conoscenza del procedimento; il difensore deve avere un contatto reale con l’assistito.
La Corte richiama in particolare il principio della Sezioni Unite n. 28912 del 2019, secondo cui la conoscenza effettiva deve riferirsi all’accusa contenuta in un atto formale di vocatio in iudicium, non potendosi desumere dalla conoscenza dell’avviso di conclusione delle indagini. Nel caso esaminato, gli atti diretti all’imputato afferivano alla sola fase delle indagini preliminari, senza che emergesse contezza adeguata della contestazione cristallizzata in giudizio.
Né la dichiarazione di latitanza né la pregressa misura cautelare sono, di per sé, idonee a escludere l’incolpevole ignoranza: l’ordinanza non ha indicato quali attività partecipative il giudice procedente avesse esperito per verificare la conoscenza effettiva. Restava inoltre non accertata la natura della difesa, di fiducia o di ufficio, e il conseguente rapporto con l’imputato; e il riferimento alle ricerche effettuate presso un numero civico diverso da quello eletto è stato liquidato con un’onerosa obiezione non dimostrata.
Per tali ragioni la Corte accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame, dopo aver qualificato l’istanza nella cornice normativa applicabile.
Nota della Redazione
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